Parere favorevole su CER costituita come società cooperativa ETS (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 10 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla Corte dei conti, in sede di controllo ex art. 5, comma 3, TUSP, spetta la verifica preventiva dei presupposti giuridici ed economici della scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquisire una partecipazione, prima che la stessa sia attuata con gli strumenti del diritto privato. Il sindacato ha ad oggetto la completezza e l’adeguatezza della motivazione dell’atto deliberativo e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, da apprezzarsi sul piano oggettivo — capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario — e su quello soggettivo — effetti sulla situazione dell’ente. La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di società cooperativa-impresa sociale ETS è compatibile con il TUSP quando persegue finalità istituzionali di autoproduzione e condivisione di energia e soddisfa i parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, l’amministrazione può procedere; il parere negativo impone all’ente che intenda discostarsene una motivazione analitica e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Fatto

Il Comune di Troina, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dell’8/5/2024, ha approvato il progetto di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di società cooperativa a r.l. — impresa sociale di comunità — alla quale partecipare insieme a cittadini e imprese del territorio. A seguito di due incontri pubblici e di una manifestazione di interesse con scadenza al 30.09.2024, l’ente ha rimodulato lo scenario energetico e il prospetto previsionale dei flussi di cassa, trasmettendo la documentazione alla Sezione regionale di controllo per la verifica di conformità.

Con nota del 15.01.2025 l’amministrazione ha comunicato l’avvio dell’iniziativa per il decorso del termine di sessanta giorni dall’invio dell’atto deliberativo. La questione giunge alla Sezione perché la nota informativa e la successiva comunicazione risultano sottoscritte dall’Assessore competente e non dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente i vizi formali della fase di trasmissione, ritenendoli assorbiti in ragione di criteri sostanziali orientati al conseguimento dell’effetto utile. I vizi, peraltro, impediscono di ritenere maturata la fattispecie consultiva per il decorso del termine di sessanta giorni, poiché le note provengono da soggetto diverso dal legale rappresentante. Il Collegio si ritiene comunque legittimato alla disamina dell’atto deliberativo.

Sul piano dei presupposti, la Corte ricostruisce la natura della funzione assegnata dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022: il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica della determinazione amministrativa e quella privatistica di attuazione, con l’intento di sottoporre a esame i presupposti giuridici ed economici della scelta. Richiama sul punto la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo che ha individuato tale ratio.

Quanto all’ambito soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP per il combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a). Quanto a quello oggettivo, la partecipazione alla costituenda CER integra l’ipotesi di costituzione di una società a partecipazione pubblica. La competenza è radicata in capo alla Sezione regionale trattandosi di atto di ente locale.

Sul merito, la Corte verifica la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Lo studio di fattibilità tecnico-giuridica, elaborato nell’ambito di una convenzione con l’Università degli Studi di Catania, contiene elementi che procedono oltre il business plan, offrendo un approfondimento completo del quadro giuridico di riferimento. La consultazione pubblica risulta conforme al sopravvenuto decreto ministeriale sulle CER.

La Sezione esamina la natura mutualistica dello scopo — non diretto al lucro soggettivo — la conformità ai requisiti strutturali per l’accesso agli incentivi, la dotazione impiantistica e i benefici ambientali, economici e sociali, con particolare attenzione al contrasto della povertà energetica. Rileva infine la conformità al quadro comunitario e la compatibilità della partecipazione pubblica con la qualifica di impresa sociale e con la relativa disciplina. Esprime pertanto parere ampiamente favorevole, con comunicazione e pubblicazione della pronuncia a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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