Differenze contabili tra conto e verbale di consegna e discarico del tesoriere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 142 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è finalizzato alla verifica della regolarità formale e sostanziale della gestione contabile dell’agente, mediante l’esame del conto giudiziale e della documentazione allegata, per accertare la corrispondenza tra le risultanze del conto e le scritture dell’ente e valutare la sussistenza dei presupposti per il discarico. Le differenze tra i valori esposti nel conto e quelli del verbale di passaggio di consegna di cassa non integrano irregolarità quando dipendono dai diversi livelli di dettaglio imposti dai rispettivi modelli normativi, purché il dato di raccordo fondamentale risulti coincidente. La tardività del deposito del conto da parte dell’ente locale oltre il termine di cui all’art. 226 del T.u.e.l. e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. non sono imputabili all’agente contabile, che abbia tempestivamente reso il conto, e non incidono sulla regolarità sostanziale della gestione del tesoriere, restando impregiudicati gli obblighi dell’amministrazione per il futuro. Sussiste pertanto il diritto al discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha riferito in merito al conto giudiziale reso dal tesoriere comunale, nell’ambito di un’ATI, per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per l’anno 2020. Nell’istruttoria erano emerse alcune criticità: il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, la tardività del deposito del conto e alcune difformità tra i dati esposti nel conto e quelli del verbale di passaggio di consegna tra agente cessante e subentrante, relative a riscossioni, pagamenti e girofondi non ancora contabilizzati in contabilità speciale.
Il conto è stato deferito al Collegio, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza. Le parti hanno depositato memorie: la difesa dell’istituto di credito ha chiesto il discarico eccependo che la tardività e la mancanza della relazione attengono ad adempimenti dell’ente locale e che le differenze contabili derivano dai diversi modelli di compilazione; la responsabile del servizio finanziario ha riconosciuto la propria responsabilità per il ritardo, ascrivendolo a carenze di organico, e ha chiarito la natura delle difformità espositive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che il giudizio di conto è volto ad accertare la corrispondenza tra le risultanze del conto e le scritture dell’ente, sicché eventuali irregolarità o carenze documentali assumono rilievo solo se incidono sull’attendibilità del conto e sulla possibilità di ricostruire la gestione dell’agente.
Quanto alle differenze rilevate in istruttoria, la Corte ha accertato che esse non derivano da discordanze nei dati contabili sottostanti, ma dai diversi livelli di dettaglio imposti dai modelli normativi: nel verbale di consegna di cassa, secondo la metodologia del modello TU62, i girofondi e le riscossioni non contabilizzati vengono aggregati alla voce dei pagamenti e portati in compensazione per ottenere il saldo netto delle partite a debito del Tesoriere, mentre nel conto le voci devono essere tenute distinte. Il dato di raccordo fondamentale, pari alla disponibilità al 31 dicembre 2020 presso la Tesoreria Provinciale, risulta coincidente in entrambi i documenti, confermando la correttezza del passaggio di consegne. Non emergendo irregolarità idonee a fondare addebiti, sussistono i presupposti per l’approvazione del conto e la dichiarazione di discarico.
In relazione alla tardività del deposito del conto, avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione previsto dall’art. 226 del T.u.e.l., il Collegio ha osservato che tale adempimento è di esclusiva competenza dell’ente locale: l’agente contabile aveva tempestivamente reso il conto entro il termine di trenta giorni prescritto e la responsabilità del ritardo è stata riconosciuta dalla stessa responsabile del servizio finanziario. Il ritardo non è quindi imputabile all’agente e non incide sulla regolarità sostanziale della gestione.
Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte ha precisato che si tratta di irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile, richiamando sul punto un proprio precedente (Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024). L’ente dovrà provvedere per il futuro a predisporre e inviare la relazione, trattandosi di adempimento obbligatorio.
In conclusione, il Collegio ha approvato il conto giudiziale e disposto il discarico dell’agente contabile, senza luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio iscritto obbligatoriamente a ruolo di udienza.
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Nota della Redazione
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