Riliquidazione pensione militari: aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 247 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione del personale militare cessato dal servizio dopo il 2010, con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e con anzianità inferiore ad anni quindici al 31 dicembre 1995, va liquidata con il sistema misto applicando, per la parte calcolata con il sistema retributivo, il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno di anzianità effettivamente maturato a quella data. Il principio, già affermato dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, impone la riliquidazione della pensione con decorrenza dal congedo. La legittimazione passiva spetta all’I.N.P.S., competente in via esclusiva alla liquidazione del trattamento pensionistico dei militari cessati dopo il 2010.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare e in congedo dal settembre 2020 con il grado di primo luogotenente, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. La domanda si fonda sull’applicazione dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva della pensione, mediante l’aliquota annua del 2,44%.

Dopo la diffida all’Ente previdenziale, il ricorrente ha adito la Corte dei conti. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione quanto alla domanda sul Tfr e ha segnalato un errore di inserimento dati nell’applicativo, con conseguente blocco informatico e impossibilità di riliquidare la partita pensionistica. Il Ministero della Difesa ha chiesto l’estromissione, invocando la competenza esclusiva dell’I.N.P.S. in materia pensionistica.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto precisato l’oggetto della domanda. Come chiarito dal difensore all’udienza e desumibile dal ricorso, la pretesa riguarda la sola riliquidazione del trattamento pensionistico e non anche del Tfs. Viene meno, perciò, ogni ragione di scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ente previdenziale.

La Corte ha poi affermato la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., competente in via esclusiva alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei militari cessati dal servizio dopo il 2010. Ha tuttavia rilevato il coinvolgimento del Ministero della Difesa: la mancata riliquidazione risulta impedita da problematiche comunicative, di competenza dell’ex datore di lavoro, inerenti alla data di decorrenza del diritto.

Nel merito, il giudice ha aderito alla decisione delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, richiamandone la motivazione in forza del principio di sinteticità degli atti. Tale pronuncia ha stabilito che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ad anni quindici, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l’aliquota annua del 2,44% sulle quote calcolate con il sistema retributivo. Al ricorrente spettano gli arretrati dalla data del congedo, pari alla differenza tra i ratei spettanti e quelli percepiti, oltre agli interessi legali da ogni singolo rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico sia dell’I.N.P.S. sia del Ministero della Difesa, in ragione del coinvolgimento dell’Amministrazione nella gestione dei flussi informativi, ostacolati da problematiche tecniche necessarie per la compiuta ricostruzione della posizione pensionistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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