Conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza è improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 41 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia legato da un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, che connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e la gestione delle scorte strettamente funzionali, non configura la figura dell’agente contabile. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è improcedibile, per difetto dei presupposti normativi della resa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un’agente contabile che, per l’esercizio finanziario 2016, ha reso il conto in qualità di consegnataria di beni mobili di un ente locale. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha deferito il conto all’esame del Collegio rilevando l’insussistenza di elementi per una proposta di discarico, il deposito tardivo, l’assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, la mancanza dell’atto di nomina e della relazione dell’organo di controllo interno.

Investito il merito, il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio di conto. La consegnataria ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuta alla resa, poiché sui beni gravava un debito di mera vigilanza e non di custodia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni dell’ente.

La giurisprudenza contabile citata — Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014 — ha chiarito che soltanto i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa. Il discrimine è ricostruito in termini funzionali: la custodia attiene a gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; la vigilanza riguarda la sorveglianza sull’uso dei beni presso ciascuna articolazione dell’ufficio.

La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, soggetta a rendicontazione giudiziale. Diversamente, i beni di consumo costituenti scorte operative per l’ordinario funzionamento restano esclusi, salvo gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; sul piano formale la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Manca dunque la prova del vincolo di custodia.

Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *