Domanda di causa di servizio non vale come istanza di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 304 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo non equivale a istanza di pensione privilegiata, ma ne costituisce solo il presupposto. Ove il dipendente sia cessato dal servizio per riforma e non per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, il trattamento privilegiato va liquidato a domanda, con applicazione dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Pertanto, se la domanda è presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. La decorrenza giuridica va distinta da quella economica e non può essere retrodatata a un momento antecedente alla domanda, poiché prima di essa il rateo non è maturato.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio permanente per riforma con decorrenza dal 09.09.2014 e in quiescenza dal 10.09.2014, presentava pochi giorni dopo il congedo istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per una patologia del rachide. La dipendenza da causa di servizio veniva riconosciuta e il diritto a pensione privilegiata fatto salvo.
Nel marzo 2023 l’interessato presentava domanda telematica di pensione privilegiata di ottava categoria. L’INPS riliquidava il trattamento con decorrenza giuridica dal congedo ma decorrenza economica dal solo aprile 2023. Il ricorrente agiva quindi in giudizio per ottenere gli effetti economici dalla cessazione dal servizio o, in via subordinata, dall’ultimo quinquennio antecedente la domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede la liquidazione d’ufficio del trattamento privilegiato solo nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio; in ogni altro caso il trattamento è liquidato a domanda. L’art. 191, comma 3, stabilisce che, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il ricorrente era cessato per riforma e non risultava né allegato né provato che la cessazione fosse avvenuta per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio. Il trattamento andava dunque liquidato a domanda. La tesi dell’equivalenza tra istanza di causa di servizio e domanda di pensione privilegiata è respinta: la prima costituisce presupposto della seconda e i due procedimenti operano su piani non coincidenti. Nel caso concreto, inoltre, non emergevano domande cartacee di diverso tenore che potessero giustificare il richiamo alla giurisprudenza sulla domanda telematica quale condizione di procedibilità.
La Corte richiama la distinzione tracciata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 209 del 1996 e n. 323 del 1996, secondo cui la valutazione medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio in vista della pensione privilegiata è più complessa, estendendosi all’effetto invalidante, rispetto a quella richiesta per altri fini. Nessun effetto sulla decorrenza pensionistica può poi derivare dal ritardo nel procedimento di riconoscimento, eventualmente tutelabile con l’azione risarcitoria per danno da ritardo procedimentale.
Quanto alla domanda subordinata, il giudice rileva che l’art. 191, comma 3, scinde la decorrenza giuridica da quella economica ed esclude la retrodatazione dei ratei a un momento antecedente la domanda. Non viene in rilievo la prescrizione di un rateo maturato, ma la mancata maturazione dello stesso; non trova quindi applicazione l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985. Entrambe le domande sono respinte e le spese sono compensate in ragione del contrasto di orientamenti sulla domanda subordinata.
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Nota della Redazione
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