Riliquidazione pensione militari, coefficiente 2,44% anche sotto i 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 288 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Tale criterio opera anche nei confronti dei militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del contesto di riferimento, né è invocabile l’aliquota unitaria del 44%, che varrebbe a duplicare la valorizzazione del medesimo periodo di servizio. La diversa anzianità maturata costituisce legittimo criterio di discrimine.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza con un’anzianità di servizio complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Destinatario del sistema di calcolo c.d. misto, il ricorrente ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, aderendo ai principi fissati dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, ritenuti non estensibili ai militari con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Ha inoltre escluso la violazione della parità di trattamento, considerando la diversa anzianità un legittimo criterio di discrimine. Avverso tale pronuncia il militare ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda d’appello ha ritenuto fondato il gravame, aderendo all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Secondo tale pronuncia, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a detta data, applicando il coefficiente annuo del 2,44%.

Il Collegio ha richiamato la ratio delle Sezioni riunite: l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile fuori dal contesto di riferimento, poiché l’applicazione generalizzata dell’aliquota unitaria del 44% comporterebbe una duplicazione della valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni. Detto periodo sarebbe infatti valorizzato una prima volta nella quota retributiva e una seconda nella quota contributiva confluente nel montante.

Il passaggio decisivo riguarda l’estensione di tali principi ai militari con anzianità inferiore a 15 anni alla data del 1995. La Corte ha richiamato la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, che ha esteso i medesimi criteri proprio a questa categoria, nella quale rientra l’appellante.

Il Collegio ha infine dato atto della pacifica giurisprudenza delle Sezioni d’appello conformatesi a tale indirizzo, richiamando numerose pronunce del 2022, 2023 e 2024. Ha pertanto accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44%. Su ciascun rateo arretrato ha disposto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

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