Conto giudiziale azioni, legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 86 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne detiene la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei comuni privi di dirigenti delegati alla gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un comune, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che secondo un orientamento più recente sarebbe tenuto alla resa del conto il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli, non chi ne ha la materiale detenzione.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente e, quindi, non legittimato a renderlo. Il Collegio è stato così chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza contabile, che ha precisato come il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione vada individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte richiama quindi l’ulteriore precisazione secondo cui, per il comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale ricostruzione, la Corte rileva che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa in ordine all’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e quindi non legittimato a renderlo, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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