Riliquidazione pensione Polizia penitenziaria con aliquota art. 54 solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 41 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, si applica, per effetto dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati. Tale disposizione sopravvenuta ha però efficacia non retroattiva: la riliquidazione del trattamento pensionistico, con corresponsione di arretrati, opera solo a decorrere dal rateo di gennaio 2022, come confermato dalla Corte costituzionale n. 33 del 2023. Le progressioni economiche maturate durante il blocco stipendiale 2011-2014 e nel segmento successivo al 29 luglio 2015 hanno avuto solo efficacia giuridica, senza effetti economici, e non incidono sulla base pensionabile, ancorata alla retribuzione effettivamente percepita.
Il Fatto
Un Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio per infermità con oltre vent’anni di anzianità contributiva e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la ricostituzione della pensione tenendo conto delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti per effetto del blocco stipendiale degli anni 2011-2012.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, negando l’applicabilità dell’art. 54 al personale della Polizia Penitenziaria, qualificato come Corpo civile, e confermando che gli incrementi del periodo di blocco non producono riflessi pensionistici. L’appellante ha censurato la decisione, invocando la sopravvenuta legge n. 234/2021 e gli effetti della Corte costituzionale n. 178/2015 per il segmento temporale successivo al 29 luglio 2015.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, titolare di pensione liquidata con il sistema misto e cessato dal servizio con un’anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni. Richiama l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso espressamente l’applicazione della norma alle Forze di polizia ad ordinamento civile, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il Collegio osserva che per le prestazioni pensionistiche maturate fino al 31 dicembre 2021 resta fermo l’orientamento che escludeva il beneficio ai Corpi civili, ma che dal 1° gennaio 2022 trova applicazione la disciplina sopravvenuta. Richiama in tal senso la giurisprudenza contabile d’appello e la Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ha ribadito la portata non retroattiva dello ius superveniens, con riliquidazione operante solo dal rateo di gennaio 2022.
L’appellante, che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, rientra nell’ambito applicativo della norma. La Corte dispone quindi la riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento, con corresponsione di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data indicata al saldo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene privo di pregio. Durante gli anni 2011-2014 gli incrementi stipendiali hanno avuto solo efficacia giuridica, senza effetti economici né riflessi pensionistici: la retribuzione utile resta quella effettivamente percepita, con esclusione di ogni retribuzione virtuale, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 167/2020. La pronuncia n. 178/2015 ha rimosso l’ostacolo normativo alla ripresa della contrattazione solo per il futuro, senza attribuire automatismi retributivi per il semestre residuo del 2015.
La decisione è confermata sul punto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. L’accoglimento parziale del primo motivo, i divergenti orientamenti giurisprudenziali e l’intervento normativo sopravvenuto giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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