Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 62 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza monocratica anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, non quella del decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiederebbe motivazione. La sentenza costituisce inoltre la forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Depositati i conti nel rispetto dei termini assegnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ex artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha promosso il giudizio per la resa del conto di un agente contabile interno della riscossione di un ente locale, per il periodo dal 2010 al 2019. Con ricorso depositato l’8 maggio 2025 è stata investita la Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta.

In accoglimento del ricorso, con decreto n. 11/2025 è stato assegnato all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’Ente e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. L’Ente ha provveduto al deposito nel termine. Fissata l’udienza con decreto del 7 novembre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il Collegio richiama sul punto, in senso conforme e condiviso, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.

Il giudice esamina poi la forma dell’atto dichiarativo dell’estinzione. Poiché il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. In tal senso sono richiamate la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 63/2024, la Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 101/2024, nonché la stessa Sezione per la Valle d’Aosta n. 34/2024 e n. 29/2025.

La sentenza, osserva il giudice, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Nel merito, risultando che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’udienza, il giudizio è definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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