Esecuzione del giudicato sulla carta docente e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 73 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione dell’Istruzione all’obbligo di mettere a disposizione della docente la carta docente per gli anni scolastici riconosciuti. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero vale a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., con condanna a provvedere nel termine fissato e nomina sin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, senza compenso ove questi sia un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 413/2023 del 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, poiché la sentenza è stata notificata in data 20 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento confermano la sussistenza dei presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. La giurisprudenza amministrativa citata, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 24 luglio 2025 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 9 luglio 2025, conforta l’idoneità della notificazione al domicilio digitale ai fini della decorrenza del termine.
Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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