Gratuità degli incarichi pubblici solo se il pensionamento è già in atto (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 147 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 trova applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto già pensionato, e non quando lo status di quiescenza intervenga in corso di contratto. La norma vieta di “attribuire” l’incarico, non di “mantenerlo”: il divieto non può essere esteso in via interpretativa fino a configurare una cessazione ope legis dell’incarico legittimamente conferito. Il regime di gratuità non contrasta né con l’art. 8 del Codice dei contratti pubblici, che ammette contratti gratuiti e disciplina altra materia, né con l’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013, che presuppone la cumulabilità tra trattamento pensionistico e compenso da incarichi pubblici entro un limite.
Il Fatto
Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere sull’esatta applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. Il quesito riguarda un incarico di direttore conferito a un dipendente in aspettativa non retribuita, titolare di un contratto di diritto privato, che nel corso del rapporto ha maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
Il richiedente domanda se il divieto operi in questa ipotesi e se rilevi il solo maturare dei requisiti ovvero la titolarità effettiva della pensione. In via subordinata chiede come il principio di gratuità si concili con l’art. 8 del Codice dei contratti pubblici e con l’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Il quesito è riconducibile alla materia della contabilità pubblica, poiché investe la disciplina del personale e i relativi profili di spesa, secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/10 e della Sezione delle autonomie. I quesiti hanno carattere generale e astratto, senza ingerenza nella gestione dell’ente.
Sul merito, la Sezione aderisce al principio affermato da Cass. n. 127/2025, che ha distinto il divieto di attribuire l’incarico dalla diversa ipotesi di precluderne il mantenimento. Il dato letterale della norma è chiaro e non tollera interpretazione estensiva, trattandosi di disposizione limitativa di una libertà costituzionalmente garantita. Ne deriva il superamento del precedente indirizzo espresso dalla Sezione con la deliberazione n. 178/2020.
L’adesione a tale orientamento presuppone che l’incarico abbia natura autonoma, riconducibile all’art. 2222 cod. civ., e non costituisca rapporto di lavoro subordinato dirigenziale. Occorre inoltre accertare lo status di lavoratore o pensionato con riferimento al rapporto preesistente e contemporaneo all’incarico. La gratuità opera dunque solo se il soggetto è già in quiescenza al momento del conferimento; se il collocamento a pensione sopravviene durante l’incarico, questo prosegue fino alla scadenza contrattuale.
La Sezione segnala che conferimenti attribuiti in prossimità del diritto a pensione, con possibilità di cumulo tra retribuzione e trattamento pensionistico, potrebbero risultare elusivi del principio di gratuità.
Quanto agli ulteriori quesiti, la Sezione osserva che l’art. 8 del Codice dei contratti pubblici non offre ausilio interpretativo, perché ammette contratti gratuiti e disciplina altro campo materiale. L’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 non contraddice il principio di gratuità: la fissazione di un limite al cumulo tra pensione e compensi da incarichi pubblici non avrebbe senso se il divieto di mantenimento operasse in via generale.
Nota della Redazione
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