Rimborso ICI e irretroattività delle rendite catastali rettificate con Docfa (Cass. civ. Sez. V n. 16418 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le variazioni di rendita catastale proposte dal contribuente con procedura Docfa rettificativa esplicano efficacia soltanto a decorrere dall’annualità successiva a quella di annotazione, senza alcun effetto retroattivo sulle annualità pregresse. L’eccezione a tale regola è ammessa solo quando la rettifica sia necessitata da un errore di fatto dell’ufficio, ovvero da una richiesta del contribuente determinata da induzione in errore della stessa amministrazione. L’adozione di un prontuario dei valori unitari, di natura meramente ricognitiva e orientativa, non integra riconoscimento di errore dell’ufficio né fonda alcun affidamento tutelabile. Ne consegue che il termine quinquennale per il rimborso delle somme versate e non dovute, previsto dall’art. 1, comma 164, legge n. 296/2006, decorre dalla data del versamento.

Il Fatto

Una società proprietaria di fabbricati commerciali iscritti in categoria D/8 presentava nel 2016 una dichiarazione Docfa rettificativa delle rendite dichiarate nel 2008. Su tale base chiedeva al Comune il rimborso dell’ICI versata per il 2010, sostenendo che le rendite originarie fossero erronee per eccesso e che quelle nuove, elaborate secondo i prontuari nel frattempo adottati dall’ufficio, dovessero retroagire.

Il diniego comunale veniva impugnato. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ravvisando un errore dell’ufficio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in accoglimento degli appelli riuniti del Comune e dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione, escludendo la retroattività delle rendite e ravvisando la decadenza dal diritto al rimborso. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate, si osserva che l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio è stata disposta dall’art. 23-quater d.l. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, con subentro ex lege dell’incorporante nelle posizioni sostanziali e processuali. La protrazione della legittimazione dell’incorporata opera solo in via transitoria e per i processi pendenti. Quanto alla rappresentanza degli uffici periferici, vale il principio secondo cui il preposto al reparto competente è delegato in via generale, salvo prova contraria.

Sul secondo e terzo motivo la Corte esclude il rapporto di pregiudizialità con il giudizio sulla Docfa 2016. Il giudicato eventualmente favorevole non potrebbe comunque produrre effetti oltre l’annualità di presentazione, restando ininfluente sull’anno oggetto di rimborso. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone una relazione di pregiudizialità logica e giuridica, qui insussistente trattandosi di questione di pura interpretazione giuridica.

Nel merito, il cuore della decisione è l’irretroattività delle rendite rettificate. Il diritto del contribuente di sollecitare in ogni momento la revisione delle rendite è fermo, ma le nuove rendite prendono effetto dall’annualità successiva. Fanno eccezione soltanto il caso di errore dell’ufficio o di induzione in errore. Il prontuario del 2016, di natura ricognitiva e orientativa, non costituisce riconoscimento di errore, né l’inerzia dell’ufficio integra violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede rilevante ai fini del rimborso.

Infine, sull’ultimo motivo, la Corte conferma la decadenza ex art. 1, comma 164, legge n. 296/2006. Poiché l’istanza non poteva giovarsi delle rendite del 2016, il termine quinquennale decorreva dalla data del versamento dell’imposta asseritamente eccessiva. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della società alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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