Premio aziendale di rendimento tra discrezionalità datoriale e interpretazione delle fonti collettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3262 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il premio aziendale di rendimento previsto dall’art. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 è ricondotto alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che può prevedere o meno l’istituzione dell’incentivo e ne determina l’ammontare, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento in relazione a specifici obiettivi, con il solo limite del rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. La valutazione del diritto all’erogazione esige una lettura sistematica e coordinata delle fonti collettive, nazionali e integrative, che non può esaurirsi nel criterio del senso letterale delle parole ex art. 1362, primo comma, cod. civ., né attribuire carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura informativa, la cui consultazione conserva carattere eventuale. In mancanza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti nomofilattici.
Il Fatto
Una banca aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un proprio dipendente, avente a oggetto il pagamento del premio aziendale di rendimento per gli anni 2011 e 2012, invocando gli artt. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 e 24 del Contratto integrativo aziendale del 3.3.2006. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 748/2020, aveva respinto l’impugnazione della società.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il diritto al premio non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati dal datore, ma dalla sola previsione in bilancio di un impegno di spesa, essendo l’emolumento collegato all’occupazione di una posizione lavorativa strategica e richiedendo soltanto la coerenza del comportamento del dipendente con la prestazione richiesta. Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo, articolato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del c.c.n.l. e dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., contestando la tesi secondo cui l’erogazione sarebbe subordinata alla sola previsione del budget.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità, la Corte accoglie il ricorso in continuità con i propri precedenti sulla medesima fattispecie (Cass. n. 30135 del 2021; Cass. nn. 16924, 16925, 16926, 16927 e 16928 del 2022; Cass. nn. 25655, 14204, 13802 e 11594 del 2023). Richiamando il valore nomofilattico del precedente (Cass. Sez. Un. n. 15144 del 2011; Cass. Sez. Un. n. 23675 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 11747 del 2019), il Collegio esclude ragioni per discostarsene, in mancanza di argomenti nuovi rispetto a quelli già disattesi.
Sul piano delle fonti collettive, la Corte rileva che il premio è ricondotto dalla formulazione letterale dell’art. 44 c.c.n.l. alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, la quale può istituirlo, determinarne l’ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi, in relazione a obiettivi specifici prefissati, nella specie individuati dal Consiglio di amministrazione in un utile netto di esercizio di Gruppo. Il limite è rappresentato dal rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e dagli obblighi informativi e di consultazione sindacale, se richiesti.
La sentenza impugnata, invece, omette la necessaria analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, non applicando il criterio del senso letterale delle parole quale primo momento del processo interpretativo, e trascura il ruolo della contrattazione integrativa come strumento di attuazione delle previsioni nazionali. L’attribuzione di carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura informativa è così confermata come erronea, risultando la consultazione eventuale e restando ferma, al termine della stessa, la possibilità per l’impresa di adottare i provvedimenti deliberati.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché proceda a una lettura coordinata delle fonti collettive applicando i criteri ermeneutici indicati.
Nota della Redazione
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