Motivazione apparente e sindacato probatorio in appello nel subappalto (Cass. civ. Sez. II n. 31716 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Non integra tale vizio la sentenza che espone in modo ampio e intellegibile l’iter logico-giuridico e pondera gli elementi acquisiti. La censura che contesti il significato probatorio attribuito agli elementi di fatto, sollecitando un diverso accertamento, è inammissibile in sede di legittimità, risolvendosi in una critica all’apprezzamento riservato al giudice di merito. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre quella dell’art. 2697 cod. civ. richiede l’erronea attribuzione dell’onus probandi a parte diversa.

Il Fatto

La controversia trae origine da un contratto di appalto del 23 dicembre 2005, con cui la committente affidava la realizzazione di un parco commerciale all’appaltatrice principale. Quest’ultima subappaltava parte dei lavori, con contratto del 4 settembre 2006, alla subappaltatrice. A fronte dei ritardi nell’esecuzione, la committente intensificava il controllo sul cantiere, mentre l’appaltatrice principale manifestava difficoltà finanziarie e sospendeva i pagamenti alla subappaltatrice.

La subappaltatrice, completate le opere, conveniva dinanzi al Tribunale di Verona la committente per accertare la costituzione di un rapporto di appalto diretto dal dicembre 2007 e ottenere il pagamento del corrispettivo. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando una estensione soggettiva del contratto originario. La Corte d’appello riformava, rigettando le domande della subappaltatrice. Propone ricorso per cassazione la subappaltatrice con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe presupposto come indiscussa la validità dei contratti, in contrasto con le proprie allegazioni. La Corte rigetta la censura richiamando Cass. Sez. Un. n. 2767/2023: il vizio ricorre quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso di specie la sentenza impugnata esprime in modo ampio e intellegibile l’iter seguito per escludere la conclusione del contratto tra ricorrente e resistente, con accertamento in fatto non censurabile in legittimità.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei canoni di ripartizione degli oneri probatori. La Corte esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che investe unicamente il thema decidendum e non le ragioni di diritto e di fatto della decisione. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, osserva che la violazione dell’art. 115 presuppone che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti; la diversa doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove è inammissibile.

La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia applicato in modo erroneo la regola sull’onere della prova, non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. Nel caso di specie le censure, pur veicolate come violazioni di legge, si risolvono in una critica all’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito. La Corte d’appello, con apprezzamento immune da vizi logici, ha ritenuto che l’ingerenza della committente non travalicasse i limiti del controllo consentito.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatrice principale. La Corte rigetta anche tale censura, richiamando i canoni di Cass. n. 8053/2014: il fatto asseritamente tralasciato risulta ampiamente esaminato dalla Corte territoriale, che ha dato atto dei ritardi e delle preoccupazioni per l’andamento del cantiere. La censura scambia la Corte di legittimità per una sede di terzo grado di cognizione piena sui fatti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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