Interessi sul rimborso d’imposta esclusi quelli delle transazioni commerciali (Cass. civ. Sez. III n. 28190 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte non dovute, al credito restitutorio del contribuente non si applica la disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, estranea al rapporto d’imposta. Trova invece applicazione la disciplina speciale tributaria degli artt. 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, che prevale su quella generale dell’art. 1284, comma 1, cod. civ., secondo il principio della specialità. La nozione di transazione commerciale, limitata ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro un prezzo, non ricomprende il rimborso di un’imposta. È inoltre inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che deduca un giudicato interno senza riprodurre gli atti processuali su cui si fonda.
Il Fatto
La vicenda origina da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate il pagamento di una somma in favore di un contribuente, a titolo di rimborso IRPEF per l’anno 2007. All’opposizione dell’Agenzia il Tribunale ha rigettato, condannando l’opponente alle spese.
In appello l’Agenzia contestava, in particolare, l’applicazione al credito d’imposta degli interessi di mora del d.lgs. n. 231/2002. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha escluso tali interessi e rideterminato il credito residuo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: delle due memorie depositate dal ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ., la seconda è inammissibile, in continuità con il principio di Cass. n. 13873 del 2024.
Sul primo motivo, la Corte rileva una commistione tra vizi diversi: il ricorrente denuncia un error in judicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma deduce in realtà un vizio motivazionale sul fatto, secondo la formula dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Tale ultima disposizione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 5745 del 2015, riguarda il fatto storico e non i parametri di diritto. Nonostante l’erronea prospettazione, il motivo è esaminato nel merito e risulta infondato.
La questione centrale concerne il saggio degli interessi dovuti dall’erario per il ritardato rimborso di imposte non dovute, per il periodo anteriore all’eventuale domanda giudiziale. Il ricorrente sosteneva che costituiscano “interessi legali” anche quelli previsti da leggi diverse dall’art. 1284 cod. civ. La Corte non condivide: la Corte d’appello ha correttamente applicato la disciplina tributaria speciale, poiché il rimborso di un’imposta non è un contratto e il sistema degli interessi tributari prevale su ogni disposizione generale. In tal senso rilevano i precedenti in tema di crediti d’imposta, ove non sono applicabili gli artt. 1224 e 1284 cod. civ., stante la specialità dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, come già affermato dalla Corte cost., ord. n. 288/1988 e da Sez. V n. 11189 del 2023.
La Corte richiama inoltre Sez. V n. 19015 del 2024 sul diritto del creditore di procedere per interessi a tasso superiore a quello legale. Nel caso concreto, gli interessi sono riconosciuti nella misura degli artt. 44 e 44 bis del d.P.R. n. 602/1973, in luogo della previsione generale, in forza del principio lex specialis. È esclusa l’operatività del d.lgs. n. 231/2002, poiché la nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2002, non ricomprende il rapporto d’imposta. Quanto all’art. 1284, comma 4, cod. civ., la questione non è esaminabile per difetto di specifica investitura.
Il secondo motivo, sulla violazione del giudicato interno, è inammissibile: il ricorrente non ha indicato gli atti processuali nei termini riproposti, violando gli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Richiamate le Sezioni Unite n. 8950 del 2022 e n. 24172 del 2025, il ricorso non dimostra il giudicato e non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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