Motivazione apparente e rinvio al giudice di pace sull’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 24127 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale": è denunciabile solo l’anomalia che si converta in violazione di legge, attinente all’esistenza in sé della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Il vizio sussiste quando la pronuncia, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. L’erronea indicazione della norma processuale nella rubrica del motivo non ne determina l’inammissibilità, se la Corte può procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio sulla base delle argomentazioni svolte.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Matera, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 53, comma 5, d.P.R. n. 445 del 2000 e delle garanzie partecipative, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU, evocato dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998.
Gli intimati non si sono costituiti. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, compensando le spese. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con due motivi, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione e la violazione dei termini previsti per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Il ricorrente, nella rubrica, ha richiamato il testo previgente dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma dall’illustrazione emerge che la doglianza attiene alla totale assenza di motivazione. L’erronea indicazione della norma non comporta inammissibilità, perché la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante ed è l’esposizione delle ragioni di diritto che qualifica la censura.
La Corte ricostruisce il quadro dei precedenti. Le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno affermato che la riforma del 2012 ha limitato il vizio di motivazione alle fattispecie in cui esso si converte in violazione di legge. È scomparso il controllo sulla sufficienza, ma resta quello sull’esistenza, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza, e sulla coerenza, sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta.
La violazione di legge, riconducibile agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., determina la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Il vizio ricorre quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. Non si può lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Nel caso di specie, la Corte riporta la motivazione del Giudice di Pace. Il giudice ha richiamato il rigetto della domanda di protezione internazionale, la mancanza di permesso di soggiorno, la regolarità della sottoscrizione del decreto da parte del Viceprefetto aggiunto e l’apodittica affermazione della legittimità del provvedimento prefettizio.
La Corte rileva che la motivazione è del tutto apparente. Essa reca un riferimento alla validità della sottoscrizione, questione non devoluta, e affermazioni generiche, senza alcun riferimento ai motivi di ricorso concretamente formulati e al loro vaglio. Il primo motivo è quindi fondato.
All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della decisione, con assorbimento del secondo, relativo alla violazione dei termini di decisione. La sentenza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Matera, in persona di un diverso magistrato, chiamato a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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