Legittimazione del creditore istante e delibazione incidentale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 26337 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 37 CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo. È sufficiente un accertamento incidentale del credito da parte del giudice, compiuto al solo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Con la dizione “creditore”, senza ulteriore specificazione, il legislatore ha inteso indicare tutti coloro che vantano un credito, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, purché la sua esistenza sia stata delibata dal tribunale. La delibazione incidentale non richiede che il credito sia stato accertato in un separato giudizio, né che quel giudizio sia ancora pendente.
Il Fatto
Una società promittente venditrice ha incamerato gli acconti versati dalla promissaria acquirente a titolo di penale, per un importo assai ragguardevole, dopo la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare.
Il creditore istante ha chiesto l’apertura della procedura, deducendo il proprio credito di restituzione. Il Trib. Roma ha dichiarato la liquidazione giudiziale e la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo della società, accertando in via incidentale il credito e riducendo la penale, in contrasto con i principi di buona fede e proporzionalità di cui all’art. 1384 c.c., con obbligo di restituire la parte residua. La società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudizio cautelare nel quale si era formata l’ordinanza di sequestro conservativo si era estinto per mancata riassunzione, con conseguente insussistenza del credito e dello stato di insolvenza.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per carenza di legittimazione ad agire del creditore istante, e la nullità per violazione dell’art. 2 CCII in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per insussistenza dello stato di insolvenza.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nel vigore dell’art. 6 legge fallimentare, il cui testo è stato sostanzialmente riprodotto nell’art. 37 CCII, la dichiarazione su istanza di uno o più creditori non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, svolgendo un’autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito. La società ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato: la Corte d’Appello non ha fondato la decisione esclusivamente sull’accertamento del procedimento cautelare, ma lo ha condiviso conducendo una più ampia delibazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’ingente credito in entrambe le prospettive teorizzate: sia nell’ipotesi di responsabilità della società, sia in quella di imputabilità al promissario acquirente. Il contrasto tra l’incameramento a titolo di penale di una somma così elevata e i principi di buona fede e proporzionalità ne imponeva la drastica riduzione, con obbligo di restituzione della differenza. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.