Rinuncia al ricorso non notificata e difetto sopravvenuto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 15462 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione che non sia stata notificata alla parte avversaria né accettata dall’Amministrazione finanziaria non produce l’estinzione del processo, per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ. Tale atto è tuttavia idoneo a determinare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, quando la parte abbia medio tempore conseguito lo sgravio della pretesa fiscale e la definizione agevolata della lite. Il venir meno dell’interesse, sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, prevale sulla carenza dei requisiti formali della rinuncia e giustifica la definizione del giudizio in rito.

Il Fatto

Per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 nei confronti di una società e dei suoi soci l’Ufficio accertava maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in relazione alla plusvalenza realizzata mediante la vendita di terreni a una società terza. L’Ufficio emetteva avvisi di accertamento verso l’ente e verso i soci, imputando a questi ultimi, in particolare con riguardo al 2005, i maggiori redditi sociali conseguiti.

Gli avvisi erano impugnati con distinti ricorsi, riuniti e accolti parzialmente dalla CTP di Pistoia. Passata in giudicato quella decisione, l’Ufficio iscriveva a ruolo le imposte dovute e notificava la cartella di pagamento. Società e soci impugnavano la cartella, ottenendo accoglimento in primo grado; la CTR della Toscana accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Contro quella sentenza società e soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, resistendo l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso censurava la violazione e falsa applicazione dei principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo, con riferimento agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Nel corso del giudizio la difesa dei ricorrenti depositava, in data 23 gennaio 2024, atto di rinuncia al ricorso, prospettando l’avvenuta definizione agevolata della lite e lo sgravio della pretesa fiscale veicolata con la cartella impugnata, e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

La Corte rileva che la rinuncia è sottoscritta dal legale dei ricorrenti, munito di specifico mandato, ma non risulta notificata alla parte avversaria, né accettata dall’Amministrazione finanziaria. Manca quindi il requisito prescritto dall’art. 390 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’atto non è idoneo a determinare l’estinzione del processo.

Tale carenza non lascia però impregiudicata la decisione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la rinuncia, pur priva degli effetti estintivi, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, e cita sul punto Sezioni Unite n. 3876 del 2010, Sez. III n. 2259 del 2013, Sez. III n. 12743 del 2016 e Sez. VI-V n. 14782 del 2018.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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