Relata di notifica non depositata e dichiarazione di notifica nel ricorso: improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 28615 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, nel ricorso per cassazione, dichiari l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. Tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, non può essere recuperata mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. L’omesso deposito determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1309/2024, rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto la domanda revocatoria del fallimento intimato, relativa a una vendita immobiliare. Il ricorrente ha impugnato la pronuncia in cassazione con tre motivi.

Nel preambolo del ricorso egli ha dichiarato che la sentenza è stata pubblicata l’11 settembre 2024 e notificata il 25 settembre 2024. Il ricorso, datato 24 novembre 2024, risulta notificato il 25 novembre 2024. Il fallimento non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., nella quale si rilevava che il ricorrente aveva dichiarato la notifica della sentenza senza produrre la relata, e che il termine breve era comunque decorso. Instaurato il contraddittorio su istanza del ricorrente, il difensore ha sostenuto di non essere in grado di provare la data della notificazione, effettuata al precedente difensore, non avendo il fallimento contestato la circostanza.

Il collegio osserva che il ricorso è stato notificato il 25 novembre 2024 e che la sentenza d’appello è stata pubblicata l’11 settembre 2024: è dunque evidente il superamento dei sessanta giorni del termine breve, che decorre dalla notificazione in forza del combinato disposto degli artt. 325, secondo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ. La dichiarazione contenuta nel ricorso, del resto, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere quel termine.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Secondo S.U. ord. 9005/2009, chi non dichiari la notifica fruisce del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., ma se la notifica emerge per eccezione del controricorrente o per esame degli atti, il ricorrente deve aver depositato la sentenza nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, per eludere l’improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ. Le S.U. 10648/2017 precisano che l’improcedibilità non ricorre quando la relata, pur non depositata dal ricorrente, sia nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Le S.U. 21349/2022 qualificano la dichiarazione di notifica come manifestazione di autoresponsabilità, che impegna la parte a subirne le conseguenze, non sanabili con la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.

La Corte richiama quindi Cass. sez. 3, ord. 27883/2024, che ribadisce la regola, e Cass. sez. 3, 11319/2025, che invece ritiene inammissibile, e non improcedibile, il ricorso tardivo allorché la notifica sia affermata dal controricorrente. Questo arresto viene espressamente non condiviso, perché contrasta con l’inequivoco dettato dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., che prevede l’improcedibilità.

Nel caso concreto non si rinviene la notifica, ma la sola dichiarazione della sua avvenuta effettuazione: il ricorrente ha così assunto l’onere di depositare copia della sentenza munita di relata, onere rimasto inadempiuto. Né egli ha chiesto la rimessione in termini, prospettata solo nell’istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il cambio del difensore, conclude la Corte, non esonera dalle incombenze di legge. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile; nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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