Domanda risarcitoria per revoca della rendita vitalizia spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 17644 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura reale della posizione soggettiva dedotta in giudizio. La domanda risarcitoria con cui il lavoratore lamenti le conseguenze lesive del ritardo con cui l’INPS ha esercitato i propri poteri di secondo grado rispetto al momento di riconoscimento della rendita vitalizia non investe la legittimità sostanziale dell’atto di revoca, ma l’inadempimento contrattuale dell’Istituto rispetto al contratto oneroso di rendita e la violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Non sussiste quindi alcun collegamento causale diretto tra la domanda e il diritto alla pensione che giustifichi la giurisdizione del giudice contabile. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2011 la costituzione di una rendita vitalizia a copertura di un periodo lavorativo pregresso, con conseguente aggiornamento della posizione contributiva e riconoscimento di quattro anni di anzianità da ricongiungere alla gestione pubblica.

A distanza di cinque anni, emersa la mancanza del requisito costitutivo del rapporto di lavoro dichiarato, l’INPS aveva avviato il procedimento e poi comunicato il ritiro del beneficio. Ricalcolata la posizione contributiva, il lavoratore non aveva potuto procedere alla ricongiunzione dei periodi e l’accesso al pensionamento era stato differito. Il giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti; il giudice contabile aveva a sua volta ritenuto che i profili risarcitori spettassero al giudice amministrativo. Il TAR, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dal criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, intesa come contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione accordata in astratto dall’ordinamento, senza che rilevi la prospettazione della parte.

Nel ricorso in riassunzione erano state riproposte tutte le domande originarie, salvo quella di accertamento del diritto alla pensione. La Corte ricostruisce il thema decidendum: nullità del provvedimento di revoca, inadempimento contrattuale dell’INPS, risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale, anche previa disapplicazione dell’atto impugnato.

Il Collegio osserva che la Corte dei conti aveva già affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rendita e sulla relativa revoca, escludendo la violazione di un’obbligazione attinente al rapporto pensionistico. Su questa base, ritiene che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con cui si chieda di indagare sulle conseguenze lesive del ritardato esercizio dei poteri di secondo grado.

La domanda non involge la legittimità sostanziale dell’atto di revoca, qualificato in termini di autotutela, ma l’inadempimento contrattuale dell’Istituto rispetto al contratto oneroso di rendita e la responsabilità per la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Non vi è alcun atto di cui accertare in via diretta l’illegittimità, ma una condotta da valutare secondo i parametri di correttezza e buona fede che sovrintendono anche il rapporto tra lavoratore assicurato e Istituto previdenziale.

La Corte esclude il collegamento causale diretto con il diritto alla pensione e richiama i confini della giurisdizione esclusiva contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, che comprende le controversie su sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La domanda di nullità del provvedimento di revoca è qui funzionale alla condanna risarcitoria, con causa petendi nella condotta contraria a correttezza e buona fede. La giurisdizione è dunque del giudice ordinario, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia. La natura officiosa del regolamento e la mancata costituzione delle parti esimono il Collegio dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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