Omesso esame e vizio di motivazione: i confini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 15708 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, ricorre solo quando il ricorrente indichi un preciso fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo. Non sono censurabili tramite tale vizio le mere argomentazioni o deduzioni difensive, l’insufficiente motivazione o la valutazione delle risultanze istruttorie, che attengono alla persuasività del ragionamento del giudice di merito. Il motivo di ricorso che si limiti a contestare le considerazioni del giudice sull’onere della prova o sulla qualificazione di una circostanza, senza individuare un fatto storico, è inammissibile. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., il motivo confuso e cumulativo che richiami il paradigma del num. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza descrivere il fatto storico e che, al contempo, deduca la violazione di principi generali senza un riferimento normativo specifico, traducendosi in un “non motivo”.
Il Fatto
Il contribuente, istruttore presso una società sportiva, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, per aver qualificato i compensi percepiti come “redditi diversi” non soggetti a tassazione, ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. m), t.u.i.r., in luogo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La società erogatrice, non iscritta al CONI all’epoca dei fatti, non aveva diritto alle esenzioni fiscali riservate alle società sportive. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la società priva dei requisiti per l’agevolazione e considerando il contribuente, in quanto amministratore, consapevole della mancata iscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato la questione della tempestività del ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio. Richiamando l’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, ha ritenuto l’impugnazione tempestiva, essendo stati sospesi per nove mesi i termini di impugnazione scaduti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Con riferimento ai primi due motivi, la Corte ha ripercorso il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame censurabile deve riguardare un “fatto storico” e non già mere questioni o argomentazioni difensive. Ha così rilevato come il ricorrente non avesse indicato un fatto storico non esaminato, ma avesse piuttosto contestato le considerazioni del giudice di merito sull’iscrizione al CONI della società, sulla carica sociale rivestita e sull’onere della prova dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva senza fine di lucro. Tali deduzioni, volti a criticare la valutazione delle risultanze istruttorie, sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti alla sufficienza della motivazione, non al suo travisamento.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per la sua natura “confusa e cumulativa”. La Corte ha sottolineato come il ricorrente, da un lato, richiamasse il paradigma dell’omesso esame senza descrivere un preciso fatto storico e, dall’altro, deducesse la violazione del principio dell’affidamento senza alcun riferimento normativo e muovendo dalla contestazione della premessa fattuale relativa alla sua carica di amministratore. Tale motivo, non traducendosi in una specifica critica della decisione impugnata, è stato qualificato come un “non motivo”, nullo per inidoneità allo scopo, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c..
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Nota della Redazione
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