Rimborso IVA a terzi secondo titolo di godimento non proprietà (Cass. civ. Sez. V n. 21550 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione e rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali l’imprenditore non sia proprietario, il diritto presuppone la disponibilità del bene in forza di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, oltre al nesso di strumentalità tra il bene e l’attività d’impresa. La sola proprietà non è presupposto indefettibile, ma occorre comunque un titolo idoneo, non essendo sufficiente una scrittura privata non registrata, priva di data certa e mai seguita dall’atto definitivo. Il requisito dell’inerenza dei costi è escluso quando la contribuente non dimostri né la proprietà né un diritto personale di godimento del bene sul quale ha eseguito l’intervento.
Il Fatto
Una società aveva chiesto a rimborso un credito IVA per costi sostenuti in lavori di recupero e ristrutturazione su un’area e un fabbricato. Il credito, originato in capo alla società cedente, era stato trasferito alla ricorrente. L’Ufficio aveva notificato un diniego di rimborso, impugnato dalla cessionaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso riconoscendo l’inerenza dei costi.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, su appello dell’amministrazione finanziaria, aveva riformato la decisione, escludendo l’inerenza perché non era stato documentato il trasferimento in capo alla contribuente dell’area interessata dal progetto, di proprietà personale di un terzo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13162 del 14 maggio 2024, secondo cui l’espressione «acquisto di beni ammortizzabili» dell’art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 va intesa come disponibilità del bene in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, ferma la necessaria strumentalità all’esercizio dell’impresa ex art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
La ricorrente invocava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11533 dell’11 maggio 2018, che ammette la detrazione per immobili di terzi in presenza di un nesso di strumentalità anche potenziale. La Corte osserva però che la sentenza impugnata non ha escluso l’inerenza solo per il mancato trasferimento della proprietà, ma ha valorizzato l’assenza di un titolo idoneo a giustificare il diritto personale di godimento del bene. Il contratto preliminare era una scrittura privata non registrata, priva di data certa opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2704 c.c., e mai seguito dall’atto definitivo.
Su questo punto decisivo la ricorrente non ha proposto specifica impugnazione. Trova quindi applicazione il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre (Sez. I n. 18641 del 2017). Il secondo motivo non si confronta con la motivazione, perché l’inerenza doveva escludersi già per la mancata dimostrazione di un titolo sul bene.
La Corte esclude che gli elementi istruttori non esaminati fossero decisivi: il fatto storico era stato preso in considerazione, e la valutazione delle prove resta espressione della discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in legittimità (Sez. Un. n. 8053 del 2014; Sez. III n. 37382 del 2022). La deduzione della data certa da emergenze documentali non è ammessa ex art. 2704 c.c. (Sez. III n. 31874 del 2023). Assorbito il terzo motivo sulle spese, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.