Ritardata registrazione fatture e violazione non meramente formale (Cass. civ. Sez. V n. 21551 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In forza del principio di neutralità fiscale dell’IVA, la ritardata registrazione delle fatture nei termini previsti dall’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973 non impedisce la detraibilità dell’imposta assolta, purché siano soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, salvo che la violazione formale sia stata posta in essere per un intento fraudolento o per impedire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. La medesima condotta non integra, tuttavia, una violazione meramente formale: l’astratta idoneità a incidere sull’attività di controllo va valutata ex ante e non ex post, con la conseguenza che la sanzione è esclusa solo quando sia possibile escludere in astratto la possibile incidenza sul controllo, e non quando tale incidenza sia riscontrata solo in concreto.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 514/2020 depositata il 29.01.2020, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l’atto di contestazione relativo all’IVA dell’anno 2007.
La CTR, richiamato il d.lgs. n. 472 del 1997, ha ritenuto che la ritardata registrazione delle operazioni del periodo 01.01.2007-12.01.2007 non avesse arrecato alcun pregiudizio alle azioni di controllo e non avesse inciso sulla base imponibile né sul versamento del tributo, integrando così l’esimente invocata dalla società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie di riferimento. La parte intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censura la decisione impugnata per aver ritenuto assente il pregiudizio all’azione di controllo. Al momento della verifica, iniziata il 14.03.2007, risultavano registrate solo le operazioni al 31.12.2006, mentre, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni devono essere registrate entro sessanta giorni: non erano dunque contabilizzate nei termini le operazioni fino al 12.01.2007.
La Corte muove dalla distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali. Richiamando il proprio precedente Cass., 05.01.2022, n. 143, ricorda che, in forza del principio di neutralità fiscale dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni, non potendosi qualificarle come meramente formali, ma sussiste comunque il diritto alla detrazione se tutti gli obblighi sostanziali sono soddisfatti.
Tale diritto viene meno solo quando la parte abbia omesso gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento o di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata a impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. La ritardata registrazione, dunque, non impedisce la detraibilità dell’imposta assolta, salva l’ipotesi di condotte fraudolente perpetrate con la collaborazione o la conoscibilità del contribuente.
Ciò non esclude, prosegue la Corte, che la condotta sia astrattamente idonea a incidere sull’attività di controllo e che, quindi, non integri il carattere meramente formale della violazione. L’astratta idoneità va valutata ex ante e non ex post, come dimostra il caso di specie, dove al momento del controllo iniziato il 14.03.2007 non è stata riscontrata la registrazione delle fatture del periodo compreso tra il 01.01.2007 e il 12.01.2007. La violazione esclude l’applicazione della sanzione, qualificandosi come meramente formale, solo quando sia possibile escludere in astratto la possibile incidenza sul controllo, e non quando tale incidenza sia riscontrata solamente in concreto.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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