Rata pagata con nove giorni di ritardo: decade la rateazione, il lieve inadempimento vale entro sette giorni (Cass. civ. Sez. V n. 4093 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie del “lieve inadempimento” di cui all’art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015 e non avente efficacia retroattiva) esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, nelle sole ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del richiamato decreto ovvero di versamento in un’unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all’art. 15 del decreto medesimo. (Rv. 678040-01)
Il Fatto
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate rilevava che una società aveva versato in ritardo la prima rata del piano di rateazione richiesto: il pagamento era avvenuto il 2 maggio 2018 anziché il 23 aprile 2018, con nove giorni di ritardo, oltre il limite di sette giorni previsto come lieve inadempimento dall’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. L’Ufficio dichiarava quindi la decadenza dal beneficio e iscriveva a ruolo l’intero importo con sanzioni e interessi.
La società impugnava la cartella e otteneva ragione in entrambi i gradi di merito: i giudici ritenevano che anche uno scostamento di nove giorni potesse considerarsi un ritardo breve e un inadempimento minimo ai fini della norma, valorizzando la buona fede della contribuente, che aveva poi pagato puntualmente le rate successive. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione con un unico motivo, per violazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e dell’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. L’art. 15-ter è norma di stretta interpretazione. La Cassazione ha già precisato (Cass. n. 14279/2018) che la fattispecie del lieve inadempimento, introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015 in vigore dal 22 ottobre 2015 e priva di efficacia retroattiva, esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, solo nelle ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, ovvero di versamento in unica soluzione degli importi definiti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non riguarda il diverso caso dell’art. 15 dello stesso decreto.
Le norme agevolative in materia tributaria sono tutte di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica (Cass. n. 23042/2016). Non è quindi consentito al giudice di merito dilatare arbitrariamente da sette a nove giorni il termine fissato dalla legge per qualificare il ritardo come lieve inadempimento, né rileva lo stato soggettivo del contribuente che paga in ritardo per trascuratezza o errore anziché per sottrarsi al pagamento. La Corte aggiunge che la sospensione del pagamento di importi rateizzati non comporta la decadenza dal beneficio solo in presenza di fatti del tutto particolari o di condizioni normativamente previste (Cass. n. 12174/2024).
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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