Rimborso IVA: se scegli la compensazione scatta la decadenza biennale, non la prescrizione decennale (Cass. trib. 2396/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2396 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 16970/2023) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Giacomo Maria Nonno
Il principio
La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il fatto
Una società in liquidazione aveva chiesto il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2009. L’Agenzia delle Entrate lo negava per maturata decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. I giudici di merito davano ragione alla contribuente, ritenendo inapplicabile la decadenza biennale perché il credito era stato chiesto in compensazione in dichiarazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale, invocando anche la cessazione — rectius, la quiescenza — dell’attività a seguito del fallimento della controllante.
La motivazione
La Sezione Tributaria accoglie il ricorso principale dell’Agenzia. Rimborso e compensazione sono istituti distinti: è il contribuente a scegliere come fruire dell’eccedenza detraibile. Quando l’istanza è formulata in termini di compensazione — e non manifesta la volontà inequivoca di ottenere il rimborso tramite il quadro “RX4” — non opera la prescrizione decennale, ma la decadenza biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, orientamento ormai consolidato e compatibile con il diritto unionale. Né soccorre la dedotta cessazione di fatto dell’attività: la mera quiescenza non integra quell’ipotesi eccezionale che consente di “trasformare” la compensazione in rimborso, occorrendo l’accertamento che non saranno più compiute operazioni imponibili; e comunque anche il soggetto cessato deve chiedere il rimborso entro il termine di legge, nella specie non rispettato. Respinto anche il ricorso incidentale della società sulla quantificazione del credito: la motivazione della sentenza d’appello non è apparente, e il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la documentazione giustificativa. Cassata la sentenza, la Corte decide nel merito e rigetta l’originaria domanda di rimborso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consegna una regola operativa netta a chi vanta crediti IVA: la scelta compiuta in dichiarazione governa il termine per agire. Optare per la compensazione, senza esprimere in modo inequivoco la volontà di rimborso nel quadro “RX4”, espone alla decadenza biennale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, assai più stringente della prescrizione decennale. Per le società in liquidazione o in stato di quiescenza l’insegnamento è duplice: lo stato di inattività di fatto non sospende né dilata i termini, e la richiesta di rimborso va formalizzata tempestivamente. Sul piano processuale, chi lamenta l’omessa valutazione di documenti deve trascriverli in ricorso, pena l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.