Spese di sponsorizzazione sportiva: sono costi di pubblicità interamente deducibili, non di rappresentanza, e l’inerenza si valuta in senso qualitativo (Cassazione Tributaria 8124/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8124 del 1 aprile 2026 (R.G.N. 2825/2024) — Presidente Tania Hmeljak, Relatore Francesco Federici

Il principio di diritto

Le spese di sponsorizzazione volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta — come quelle sostenute in occasione di gare automobilistiche a fronte dell’esposizione del nome e del marchio — costituiscono costi di pubblicità, integralmente deducibili dal reddito d’impresa, e non spese di rappresentanza deducibili solo parzialmente ex art. 108, comma 2, T.U.I.R. L’inerenza dei costi di sponsorizzazione va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità o concreto vantaggio: la deducibilità discende dalla correlazione tra costo e attività in concreto esercitata, restando escluso che il contribuente debba indicare i criteri di quantificazione del corrispettivo, ove esso rimanga nell’ambito della ragionevolezza.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate rettificava il reddito di una società per l’anno 2013, disconoscendo i costi dedotti per spese di sponsorizzazione di automobili partecipanti a gare di Formula 2, riqualificandoli come spese di rappresentanza, deducibili solo parzialmente ex art. 108, comma 2, T.U.I.R. La Commissione tributaria provinciale annullava l’atto e la CTR del Veneto respingeva l’appello erariale, qualificando le spese come pubblicitarie in ragione del rapporto sinallagmatico tra il corrispettivo e l’esposizione del marchio, nonché del ritorno economico. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Tra costi di pubblicità, in cui rientrano anche le sponsorizzazioni, e costi di rappresentanza vi è una diversità ontologica. Chi sponsorizza lo fa per pubblicizzare il proprio marchio e penetrare sul mercato, con ricadute sui ricavi: rispetto a tale finalità si pone semmai un problema di inerenza, da valutare in senso qualitativo e non quantitativo. Nel caso di specie i costi erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare i prodotti della società, tanto che la stessa Agenzia, in ricorso, richiamava il contratto con il team automobilistico come “contratto pubblicitario”.

La questione si riduce dunque all’adeguatezza e inerenza delle spese complessivamente sostenute, ed esula del tutto dalla natura dei costi, che vanno esclusi da quelli di rappresentanza. La sentenza regionale ha correttamente valorizzato i benefici conseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa dei costi rispetto all’attività commerciale. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Implicazioni pratiche

La distinzione tra sponsorizzazione-pubblicità (deducibile per intero) e spesa di rappresentanza (deducibile solo nei limiti dell’art. 108, comma 2, T.U.I.R.) si gioca sulla finalità del costo: se mira a pubblicizzare prodotti, marchi o l’attività svolta — come l’esposizione del marchio su un veicolo da competizione — è costo di pubblicità. L’Amministrazione non può riqualificare in rappresentanza contestando semplicemente l’eccessiva onerosità: l’inerenza si valuta in senso qualitativo, come beneficio potenziale e indiretto, non come utilità concreta o proporzione con il ritorno commerciale. Per l’impresa che sponsorizza, ciò significa che non è tenuta a giustificare i criteri di quantificazione del corrispettivo finché questo resti ragionevole; l’Ufficio, per riprendere il costo, deve semmai dimostrarne la macroscopica antieconomicità quale indizio di difetto di connessione con l’attività d’impresa.

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