Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 5180 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale, poiché tale rimedio non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione. Ne deriva la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., per incertezza assoluta sull’oggetto del decisum. La regola opera anche nel processo tributario, dove la violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. rende la motivazione inidonea a esprimere la volontà dell’organo giudicante, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, socio di una s.r.l. a base ristretta, un avviso di accertamento per maggiore Irpef 2007 sul reddito di partecipazione. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso adeguandosi a quanto deciso nel giudizio sull’accertamento societario, ove era stata riconosciuta la legittimità di una detrazione per rapporti commerciali.
L’Amministrazione proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. Il giudice del gravame, pur dando atto che la sentenza sul maggior reddito societario era stata riformata in appello con riaffermazione della piena validità dell’accertamento originario, e pur osservando che tale pronuncia si rifletteva necessariamente sulla posizione fiscale del socio, rigettava comunque l’appello sia in motivazione sia in dispositivo. Avverso tale decisione l’Ente impositore proponeva ricorso per cassazione; il contribuente non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con cui si deduce la nullità della decisione per violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in ragione del dissenso insanabile tra la valutazione espressa dal giudice tributario e quanto riportato nella parte finale della motivazione e nel dispositivo.
La Corte ricostruisce il percorso della pronuncia impugnata. La CTR aveva ricordato che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l’accertamento sul reddito di partecipazione, adeguandosi all’esito del giudizio societario. Aveva poi segnalato che la decisione sul maggior reddito societario era stata riformata in appello e che tale ultima sentenza si rifletteva necessariamente sulla posizione fiscale del socio, senza però chiarire le conseguenze di questa affermazione. Aveva inoltre osservato che il contribuente avrebbe potuto contestare la pretesa erariale, ma che le relative censure non potevano essere esaminate per mancata allegazione dell’accertamento societario e della documentazione collegata.
Da tali parole sembrerebbe potersi desumere un intento di non accoglimento delle censure del contribuente, ma la CTR non lo dichiara espressamente e non le dichiara neppure inammissibili. A fronte della domanda dell’Agenzia volta ad affermare la piena validità dell’accertamento, il giudice del gravame conclude, in motivazione e in dispositivo, dichiarando il rigetto dell’appello. Non si possono quindi nutrire certezze su che cosa la CTR abbia inteso deliberare.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: Cass. sez. VI-V, 19.12.2022, n. 37079, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo non può essere eliminato con la correzione dell’errore materiale, non consentendo di individuare la statuizione del giudice; nello stesso senso Cass. sez. II, 12.3.2018, n. 5939 e, in senso conforme, Cass. sez. I, 17.12.2006, n. 29490. L’istanza di correzione proposta dall’Amministrazione, ancora non decisa al momento del ricorso, resta dunque irrilevante.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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