Rimborso spese di accesso del medico convenzionato è imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 19998 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso spese di accesso previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000 — corrisposto al medico ambulatoriale convenzionato che presti incarico in un Comune diverso da quello di residenza, secondo il criterio forfettario dell’indennità chilometrica — è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta disciplinate dall’art. 51, comma 5, t.u.i.r., che presuppongono spostamenti temporanei su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. In applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, t.u.i.r., tale voce, non riconducibile all’ipotesi derogatoria, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a imposizione. La fattispecie non rientra nell’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r., riferito ai soli servizi di trasporto collettivo.

Il Fatto

La controversia riguarda il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con cui la contribuente, medico ambulatoriale convenzionato, aveva chiesto il rimborso di parte dell’Irpef versata per gli anni dal 2011 al 2014, per complessivi euro 4.096,92. Oggetto della domanda era quanto percepito in ragione della voce accessoria relativa al rimborso delle spese di viaggio per gli incarichi di accesso svolti in un Comune diverso da quello di residenza.

La CTP di Foggia aveva accolto il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo le somme percepite a titolo di rimborso e quindi esenti da tassazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme del t.u.i.r. e dell’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla qualificazione della voce economica in contestazione: l’indennità percepita in base all’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti ambulatoriali, cui ha dato attuazione l’art. 35 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, costituisce un «rimborso spese di accesso» alla sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza del medico, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica.

Su questa specifica indennità la Corte richiama il principio di diritto già affermato, al quale intende dare continuità: il rimborso è ontologicamente diverso dalle indennità per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r., che consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.

Ne deriva che, non essendo la voce riconducibile alla previsione dell’art. 51, comma 5, opera il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, t.u.i.r.: l’emolumento va ricompreso tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e pertanto è soggetto a imposizione fiscale. La Corte richiama i propri precedenti sul punto.

La Corte esclude anche l’applicabilità dell’ipotesi derogatoria dell’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r., che sottrae a tassazione le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti: i rimborsi in questione sono corrisposti in ragione di spostamenti «individuali» e non rientrano in tale previsione.

Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della recente formazione dell’orientamento richiamato; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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