Raddoppio dei termini di accertamento senza prova della denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 16475 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione. Non è pertanto necessario che l’Amministrazione finanziaria produca la denuncia, né che ne provi la trasmissione entro il termine ordinario di decadenza, essendo sufficienti i seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia. Nel rito tributario la produzione documentale in appello è inoltre regolata dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che deroga alla disciplina dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con cui contestava, ai fini Ires, Iva e Irap, un maggior reddito riferito all’anno 2006, in relazione all’utilizzo di due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ente impositore si avvaleva del raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le censure, ritenendo che il raddoppio non potesse operare in assenza della prova che la denuncia penale fosse stata trasmessa prima della scadenza del termine ordinario. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva legittimo l’utilizzo del termine raddoppiato e confermava la validità dell’atto impositivo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché l’Amministrazione aveva prodotto solo in appello la documentazione giustificativa della pretesa e la denuncia penale. Con il secondo motivo contestava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere il giudice del gravame verificato la sussistenza dei fatti che avrebbero imposto l’obbligo di denuncia.
La Corte, riuniti i motivi per connessione, ha anzitutto osservato che il rito tributario presenta una disciplina propria della produzione documentale, che deroga al rito ordinario. L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, ammetteva la produzione di documenti in appello senza richiedere la prova dell’impossibilità di produrli in precedenza.
Nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. sez. VI-V n. 11620 del 2018). Ha poi ribadito che il raddoppio presuppone unicamente l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 247 del 2011 (Cass. sez. VI-V n. 17586 del 2019).
Le critiche della ricorrente sono state pertanto giudicate infondate. La Corte ha inoltre rilevato che la contribuente non aveva proposto censure specifiche in ordine ai rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, né aveva indicato come tali critiche fossero state introdotte nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio