Adesione del coobbligato e permanenza della responsabilità solidale (Cass. civ. Sez. V n. 19995 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale del coobbligato non viene meno per effetto dell’adesione di uno solo degli obbligati alla definizione, essendo necessario che a tale adesione segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione nei confronti del coobbligato aderente, ovvero accertato in sede giudiziale nei confronti del coobbligato non aderente. L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato e carattere volontario, ha efficacia nei confronti del solo soggetto che lo ha prestato, non potendo acquisire valore, nemmeno indiretto, verso chi abbia impugnato l’atto impositivo. L’estensione degli effetti dell’adesione relativa ad altri coobbligati è ammessa solo in bonam partem e in assenza di espressa volontà contraria del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al venditore un avviso di liquidazione, emesso in autotutela sostitutiva, con cui rideterminava le somme dovute all’Erario dal condebitore solidale, detraendo l’importo corrispondente a tre rate della procedura di adesione perfezionata dalla società acquirente. Il contribuente impugnava l’atto, contestando l’applicazione delle sanzioni nella misura del 100%, mentre l’Agenzia aveva concordato con il coobbligato il valore dell’immobile applicando sanzioni del 25%.
La CTP accoglieva il ricorso. L’Agenzia appellava deducendo che l’adesione dell’acquirente non poteva comportare un regime sanzionatorio più favorevole per il venditore e prospettando il vizio di ultrapetizione. Il contribuente proponeva appello incidentale chiedendo la cessazione della materia del contendere. La C.T.R. della Campania accoglieva l’appello incidentale, ritenendo che il perfezionamento dell’adesione nei confronti dell’acquirente spiegasse effetti verso i condebiti solidali. L’Agenzia ricorreva per cassazione; l’intimato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la controversia avvalendosi del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.
Su questa base trova accoglimento il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. La Corte enuncia il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione nei confronti del coobbligato aderente ovvero accertato in sede giudiziale nei confronti del coobbligato non aderente (Cass. n. 1298 del 18.01.2019; Cass. n. 11327/2022).
Nel caso esaminato, all’adesione dell’acquirente non era seguito l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo una rata. Il debito non risultava dunque integralmente estinto e il venditore permaneva responsabile solidale per la parte ancora non versata dall’acquirente.
La Corte aggiunge che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra amministrazione finanziaria e contribuente e carattere volontario, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che lo ha prestato, dovendosi escludere che possa acquisire valore, anche indiretto, verso chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato in relazione ad altro soggetto. L’estensione degli effetti dell’adesione relativa ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem e in assenza di espressa volontà contraria del contribuente (Cass. n. 19339/2024; Cass. n. 14570/2021; Cass. n. 18351/2021; Cass. n. 3093/2021; Cass. n. 4747/2020; Cass. n. 25650/2018; Cass. Sez. V n. 3148 del 08.02.2011).
Segue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame delle questioni sottoposte dal contribuente alla luce dei principi affermati, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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