Rimborso spese legali oltre il limite liquidato in sentenza: danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 509 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali in favore del soggetto prosciolto nel merito dal giudice contabile trova il proprio limite legale nell’ammontare degli onorari e dei diritti liquidati dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio. L’art. 31, comma 2, c.g.c., in continuità con l’art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203/2005, riserva al giudice contabile la liquidazione delle spese di difesa, a carico dell’amministrazione di appartenenza, con esclusione di ogni rimborso extragiudiziale integrativo. Ne consegue che l’ente locale non può sostituirsi al giudice nella valutazione delle spese, né riconoscere somme ulteriori rispetto a quelle liquidate in sentenza: un simile esborso è contra ius e integra danno erariale. Il rimborso presuppone inoltre un proscioglimento nel merito, l’assenza di conflitto di interessi e un’istruttoria sulla congruità della spesa, non essendo sufficiente il solo visto di regolarità contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio la responsabile dell’ufficio legale di un comune per sentire accertare un danno erariale di € 24.230,28. La convenuta, con tre determine, aveva dapprima liquidato gli onorari ai difensori costituiti nel giudizio di responsabilità definito con la sentenza n. 151/2017, poi aveva rimborsato ulteriori spese a un professionista per attività difensive asseritamente svolte in proprio e per un terzo amministratore.

Tali importi risultavano ulteriori e pari al triplo di quelli liquidati in quella sentenza. I medesimi fatti avevano formato oggetto di un procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione. La convenuta ha eccepito l’insindacabilità della scelta discrezionale e l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla rimborsabilità delle spese extragiudiziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, chiarendo che oggetto del giudizio non è la mera illegittimità del provvedimento amministrativo, ma la condotta del soggetto sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile. L’insindacabilità delle scelte discrezionali non sottrae l’attività al controllo: resta verificabile la conformità alla legge e la congruità degli atti rispetto ai fini imposti, alla luce dell’art. 97 Cost.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo. Per gli enti locali rileva l’art. 86, comma 5, TUEL, come modificato dalla legge n. 125/2015, che ammette il rimborso nel limite massimo dei parametri ministeriali, in presenza di assenza di conflitto di interessi, nesso causale e assenza di dolo o colpa grave. Per i giudizi contabili, l’art. 31 c.g.c. riserva al giudice la liquidazione delle spese.

Richiamando la sentenza della Cassazione n. 19195 del 2013, il Collegio ha ribadito che, dopo il d.l. n. 203/2005, spetta esclusivamente al giudice contabile liquidare le spese di difesa del prosciolto, senza possibilità di rimborso extragiudiziale, neppure integrativo. La Corte ha poi esaminato il dedotto contrasto giurisprudenziale, riconoscendo che esso non poteva dirsi risolto e che tale incertezza escludeva il rimprovero per colpa grave sotto questo profilo.

Tuttavia il rimborso è risultato illegittimo per altri profili. La sentenza n. 151/2017 non aveva accertato l’insussistenza dei presupposti della responsabilità: mancava quindi la connotazione assolutoria nel merito richiesta dalla norma. Inoltre difettava ogni valutazione sul conflitto di interessi e sulla congruità delle spese. Le determine non contenevano il nominativo dei beneficiari né alcun esame dell’attività svolta, e il professionista, all’epoca, non era ancora iscritto all’albo degli avvocati.

La Corte ha infine escluso il potere riduttivo, per la palese illegittimità dell’azione amministrativa, e ha condannato la convenuta al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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