Risarcimento danni da sanatoria annullata: prova del danno e nesso causale (TAR Lazio n. 527 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa è riconducibile all’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c. e presuppone l’accertamento dell’illegittimità della condotta, dell’elemento soggettivo della colpa, del nesso di causalità tra condotta e danno, nonché della spettanza del bene della vita. Il danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento: grava sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, inclusa l’effettività del pregiudizio e il suo ammontare. Il requisito dell’ingiustizia del danno, declinato nell’ambito della lesione di interessi legittimi, impone di verificare se l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento in un fabbricato del Comune di Frosinone, agiva ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rilascio, in favore del controinteressato, del titolo edilizio in sanatoria del 2006, poi annullato con sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato.
Le opere materiali — vano ascensore, rampe e ampliamenti — erano state realizzate sin dal 1994 in forza di una concessione edilizia poi annullata in autotutela dal Comune. La ricorrente fondava la domanda sull’accertata illegittimità della sanatoria, deducendo danni alla salubrità e all’amenità dell’immobile e patologie asseritamente connesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente espunto dal compendio probatorio i documenti depositati dalla ricorrente oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. I termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e il deposito tardivo è ammesso solo in via eccezionale, su dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nel termine, ai sensi dell’art. 54, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 4, comma 4, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. La responsabilità per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa rientra nell’archetipo dell’illecito aquiliano e postula l’accertamento dell’illegittimità della condotta, della colpa dell’amministrazione, del nesso di causalità e della spettanza del bene della vita. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, il Tribunale ha ribadito la natura extracontrattuale di tale responsabilità, escludendo sia la configurabilità di un rapporto obbligatorio nell’ambito del procedimento amministrativo, sia il richiamo alla nozione di contatto sociale.
Centrale è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio. Declinato nell’ambito della lesione di interessi legittimi, tale requisito implica che il risarcimento sia riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere. Grava sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda, non soccorrendo il metodo acquisitivo né potendosi presumere il danno dall’illegittimità provvedimentale.
Calando tali principi nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che i danni lamentati non derivano dalla sanatoria del 2006, bensì dalla concessione del 1994, in relazione alla quale la ricorrente non si era opposta. Le opere erano già ultimate e il titolo in sanatoria intervenne su una situazione di fatto cristallizzata da oltre un decennio, senza modificarne lo stato dei luoghi. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. esclude inoltre il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.
Il Tribunale ha poi osservato che non è provato che l’ascensore potesse essere demolito a seguito dell’annullamento della sanatoria, trattandosi di opera potenzialmente soggetta a fiscalizzazione, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1473 del 24.02.2026. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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