Contributi agricoli indebiti e usucapione non accertata: responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 183 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rivendicazione dell’usucapione, non seguita da un accertamento in sede giudiziale, non costituisce titolo idoneo a ottenere l’erogazione di contributi pubblici in agricoltura. La disponibilità dei terreni ammessi a contributo deve fondarsi su titoli civilistici documentabili e catastalmente conosciuti — proprietà, affitto o comodato — non potendo essere surrogata da una mera relazione di fatto col fondo. L’inserimento nelle domande di aiuto di superfici non nella disponibilità giuridica del richiedente integra illecito erariale, con decadenza dai benefici e obbligo di recupero dell’intero premio. In tema di prescrizione, l’occultamento doloso del danno erariale sospende il termine, che decorre dal momento della scoperta del medesimo.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una società semplice agricola e del suo legale rappresentante. Si contestava l’indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo, a valere su fondi FEAGA e FEASR, per gli anni dal 2012 al 2017, attestando la disponibilità giuridica di terreni in forza di un contratto di comodato gratuito.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto integralmente la domanda, condannando in solido la società e il convenuto al pagamento di euro 217.720,22 oltre rivalutazione e interessi. Proposta impugnazione, il giudizio è stato interrotto per il decesso del legale rappresentante e riassunto nei confronti degli aventi causa. La questione arriva alla Sezione d’Appello per la verifica della sussistenza del titolo alla conduzione dei fondi e della quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., e l’occultamento doloso del danno ne sospende la decorrenza fino alla scoperta. Nel caso concreto l’entità del pregiudizio si è disvelata solo a seguito dell’indagine della Guardia di Finanza, compendiata nella denuncia di danno erariale, poiché la documentazione presso l’organo pagatore appariva esteriormente regolare. L’azione è dunque tempestiva rispetto all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la sentenza penale di assoluzione è irrilevante, poiché i terreni oggetto di quel giudizio coincidono solo in parte con quelli contestati e l’assoluzione si è fondata su testimonianze relative alla conduzione di mero fatto, priva di riscontro documentale idoneo.
Il secondo motivo, sulla pretesa indeterminatezza dell’atto di citazione, è respinto: l’atto rispetta l’art. 86 c.g.c., contiene dettagliata esposizione dei fatti, individuazione dei soggetti e quantificazione del danno con gli strumenti di determinazione. Il principio di sinteticità degli atti processuali, sancito dall’art. 5 c.g.c., si applica anche agli atti del Pubblico Ministero.
Nel merito, la Corte osserva che i terreni ammessi a contributo non erano nella titolarità né del richiedente né del concedente: manca in atti qualsiasi documento attestante la proprietà in capo al comodante. I fondi ricadono nell’area industriale e risultano catastalmente intestati al consorzio, mentre per alcune particelle la domanda di usucapione è stata respinta con sentenza passata in giudicato. L’assunto secondo cui la situazione di fatto corrispondente ad asserita usucapione costituirebbe titolo sufficiente è smentito dalla disciplina di settore, che richiede copia della sentenza di accertamento del diritto reale. L’usucapione non può essere fatta valere in via di fatto.
La Corte ribadisce che la disponibilità dei terreni deve essere titolata e non surrogabile da una mera relazione di fatto, che può concretarsi persino nell’usurpazione dei terreni altrui. Le irregolarità sul possesso sono connotate da intenzionalità, stante la consapevole divergenza tra situazione di diritto e contenuto delle dichiarazioni. Ai sensi dell’art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009 e dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009, in relazione all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la differenza tra superficie dichiarata e accertata superiore allo 0,5% comporta il recupero dell’intero premio e la decadenza dai benefici. L’appello della società è respinto; il giudizio è dichiarato estinto nei confronti dell’avente causa rinunciante e improcedibile nei confronti degli altri due, con spese a carico della società e compensazione per le posizioni soggettive.
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Nota della Redazione
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