Rimborso spese legali dipendente pubblico: parere vincolante e prova del pagamento (TAR Campania n. 589 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso delle spese legali ai dipendenti delle amministrazioni statali, l’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, attribuisce all’amministrazione un peculiare potere valutativo sull’an e sul quantum del rimborso. Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato ha natura obbligatoria e vincolante e copre non solo la misura delle spese, ma anche la sussistenza dei presupposti del diritto, quale antecedente logico necessario. Il giudizio di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori di fatto percepibili ictu oculi, palese illogicità, carenza di motivazione o violazione delle norme che ne regolano l’espressione. Il presupposto per proporre l’istanza è l’avvenuto pagamento al difensore: il mero prospetto di parcella non prova il diritto al rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti Ispettore Superiore della Polizia di Stato, era in servizio presso una Sezione di Polizia giudiziaria. Sottoposto a procedimento penale per falsità ideologica e materiale, rivelazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale e omissione di atti d’ufficio, veniva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato per l’ipotesi di cui all’art. 328 cod. pen.

Avendo sostenuto spese di difesa, il dipendente chiedeva al Ministero dell’Interno il rimborso ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiamata a esprimere il parere di congruità, escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti dedotti in giudizio e gli obblighi istituzionali. Il diniego, adottato sul presupposto di quel parere, è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, che subordina il rimborso alla duplice condizione della connessione dei fatti con il servizio e della conclusione del giudizio con un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente, nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Da questa struttura normativa il Tribunale deduce che il parere di congruità non riguarda soltanto la misura del rimborso, ma si estende all’an, quale antecedente logico necessario.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma attribuisce all’amministrazione un potere valutativo sull’an e sul quantum, con parere obbligatorio e vincolante dell’Avvocatura (Cons. Stato, Sez. II, n. 1266 del 2017; Sez. IV, n. 3593 del 2013; Sez. II, n. 7917 del 2023). Il giudizio di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori di fatto percepibili ictu oculi o per palese illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o violazione delle norme che ne regolano l’espressione (TAR Liguria, Sez. I, n. 394 del 2023).

Su tali basi il Tribunale esclude la dedotta violazione dell’obbligo di motivazione. L’amministrazione ha richiamato il parere dell’Avvocatura sia nella comunicazione dei motivi ostativi sia nel decreto di diniego, indicando gli estremi dell’atto da cui risultano le ragioni e rendendolo disponibile all’interessato. L’iter logico è intellegibile e non irragionevole.

Il Collegio aderisce poi alla prospettazione della difesa erariale su un distinto presupposto. Il rimborso presuppone l’avvenuto pagamento al difensore di fiducia. Nel caso concreto il ricorrente non ha versato fatture o attestazioni di pagamento, depositando solo un prospetto di parcella e dichiarando che il legale non avrebbe potuto emettere fattura prima della liquidazione. È pertinente il richiamo alla giurisprudenza secondo cui con il mero prospetto di parcella l’istante non comprova il presupposto del rimborso, proponibile solo se il pagamento è stato effettuato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2481 del 2020). Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

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