Riconoscimento del titolo abilitante estero: obbligo di provvedere entro 120 giorni (TAR Lazio n. 14173 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e di abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine che, sommato ai trenta giorni previsti per la verifica di completezza della documentazione, può arrivare complessivamente a quattro mesi. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento integrano i presupposti dell’obbligo di provvedere. In caso di inerzia, il giudice amministrativo accoglie l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza, presentata il 29 aprile 2025, non riceveva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, pur essendo spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e art. 16, comma 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007.
La ricorrente adiva quindi il TAR Lazio con l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale e l’ordine all’Amministrazione di provvedere sulla domanda. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’orientamento consolidato del Tribunale, ha preliminarmente individuato il quadro normativo di riferimento. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 604/2022.
La sentenza osserva che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: a fronte della domanda del 29 aprile 2025, il Ministero non si era pronunciato, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007.
Quanto alla durata del procedimento, il Collegio ricorda che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, da decorrere dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione ed eventualmente richieda integrazioni. Il termine complessivo può quindi arrivare a un massimo di quattro mesi.
Alla data di proposizione del ricorso, tale termine era ampiamente scaduto e dagli atti non emergeva alcun elemento probatorio contrario all’inerzia dell’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto accertato il silenzio inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Per il caso di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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