Rito abbreviato contabile e condanna del convenuto alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 322 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., all’esito del rito abbreviato contabile, è un provvedimento di merito e non una pronuncia di cessazione della materia del contendere né di estinzione del processo. L’estinzione del processo, infatti, non estingue l’azione e si pone in contrasto con la finalità deflattiva e sostanzialmente definitoria del rito abbreviato. Il pagamento della somma agevolata, determinata in misura non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata, integra una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, che il Collegio accerta con sentenza, provvedendo altresì sulle spese.

Il Fatto

Un dipendente di un ente previdenziale è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per un danno indiretto contestato all’amministrazione di appartenenza, quantificato in € 16.549,11. Il pregiudizio derivava da accessi massivi e non giustificati alle banche dati dell’Istituto, con successiva divulgazione a terzi non legittimati di dati sensibili e riservati, dietro compenso in denaro.

Il convenuto ha chiesto la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di € 7.000, ottenendo il parere favorevole del pubblico ministero contabile. Il Collegio, con decreto, ha accolto la richiesta fissando il termine per il versamento. Eseguito il pagamento, la causa è stata trattenuta in decisione per la verifica dell’adempimento e la definizione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata attiene alla qualificazione del provvedimento che chiude il giudizio instaurato con il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c.. Il Collegio esclude che si tratti di cessazione della materia del contendere, poiché il versamento ha riguardato solo una quota parte dell’iniziale pretesa attorea. Esclude altresì che ricorra un’ipotesi di estinzione, non riconducibile ai casi tipizzati dagli artt. 110 e 111 c.g.c..

La Corte osserva che l’estinzione del processo non estingue l’azione, come stabilito dall’art. 111, comma 5, c.g.c., risultando pertanto incompatibile con la finalità sostanzialmente definitoria del rito abbreviato. Muovendo da tali premesse, il Collegio afferma che il provvedimento definitorio deve essere necessariamente un provvedimento di merito, integrante una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza assolutamente maggioritaria in materia, citando Sez. giur. Lazio n. 234/2019, Sez. giur. Lombardia n. 29/2018, n. 180/2017 e n. 181/2017, nonché Sez. giur. Sardegna n. 120/2017. Nel caso concreto, l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata, come comprovato dalla documentazione prodotta.

Sussistono dunque i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del convenuto, liquidandole con nota a margine ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c. La sentenza è espressamente non impugnabile in primo grado, ai sensi del comma 9.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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