Rimborso tributi sisma Sicilia dovuto anche se versati da sostituto (Cass. civ. Sez. V n. 33034 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 ha natura di norma di interpretazione autentica: chi ha versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 ha diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto. Il rimborso spetta anche quando i versamenti siano stati effettuati dal sostituto d’imposta, poiché si tratta di prelievo sulla ricchezza del contribuente, unico soggetto passivo sostanziale legittimato a proporre la domanda. L’istanza deve essere presentata nel termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 2007, e cioè dal 1° marzo 2008.
Il Fatto
Nel dicembre 2007 il contribuente presentava istanza di rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, invocando la disciplina speciale connessa agli eventi sismici che colpirono la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Formatosi il silenzio rifiuto, la controversia veniva proposta davanti al giudice di prossimità, che accoglieva le ragioni del contribuente con sentenza confermata in appello, grado nel quale subentravano le eredi dell’originario istante.
Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, replicati dalla parte contribuente con controricorso. La questione approda così davanti alla Suprema Corte, chiamata a stabilire se l’agevolazione spetti anche a chi ha versato le imposte e ne chiede la restituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due eccezioni preliminari sollevate dalla parte contribuente. L’eccezione di ius novorum, per essere stata la questione di tardività proposta solo in cassazione, non è scrutinabile, perché la parte non riporta gli stralci degli atti di merito dai quali desumere che il tema non era stato introdotto in primo grado. Neppure è fondata l’eccezione di inammissibilità per contrasto con la giurisprudenza consolidata, poiché l’Avvocatura generale dello Stato, consapevole dell’indirizzo, ne chiede il ripensamento offrendo nuove argomentazioni.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il diritto alla restituzione degli importi versati si fonda su due rationes di rilevanza costituzionale: il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, che impone di corrispondere i tributi in ragione della ricchezza prodotta, e il principio di eguaglianza di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, che non giustifica disparità di trattamento per il solo fatto di aver pagato il tributo.
La Corte richiama quindi l’effetto dell’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014: la definizione agevolata può avvenire con due modalità, con il pagamento del solo 10 per cento per chi non ha ancora versato e con il rimborso del 90 per cento per chi ha già pagato, con la conseguenza che quanto versato diviene non dovuto ex post. Sul punto richiama Cass. VI-5 n. 4291/2018 e Cass. V n. 9577/2012.
Il secondo motivo è parimenti infondato: la domanda di rimborso può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non dal sostituto d’imposta, trattandosi di prelievo sulla ricchezza del contribuente operato dal sostituto in suo nome e conto. La Corte richiama Cass. V n. 5498/2020 e Cass. n. 18905/2016.
Il terzo motivo è rigettato: per la specialità della disciplina, l’istanza di rimborso va presentata nel termine di due anni, calcolato dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, e cioè dal 1° marzo 2008, come affermato da Cass. V n. 29913/2020 e da Cass. n. 4291/2018. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese; non vi è luogo a condanna ex art. 96 c.p.c. per l’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia.
Nota della Redazione
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