Nullità degli atti dell’ente locale privi di impegno di spesa e compensazione (Cass. civ. Sez. I n. 33031 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ogni atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido soltanto a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a vincolare un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000. In difetto, si configura una nullità tanto della deliberazione autorizzativa quanto del contratto stipulato in sua attuazione, rilevabile d’ufficio, anche in cassazione, ove il dato determinante emerga dagli atti già acquisiti al processo e non sussista giudicato esterno ostativo. Il giudice del merito che riconosca controcrediti opposti in compensazione senza accertare l’esistenza della copertura finanziaria viola tale principio, con conseguente cassazione del provvedimento.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società consortile per tasse impagate e canoni patrimoniali, per un importo complessivo di oltre un milione di euro. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo in parte, decurtando la somma corrispondente ai controcrediti che la società fallita aveva opposto in compensazione.

Il Comune ha proposto opposizione, contestando la sussistenza delle condizioni della compensazione. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo i controcrediti liquidi e provati, sì da rendere legittima la compensazione operata. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000 per non avere il tribunale considerato l’assenza di alcun impegno di spesa a fronte degli oneri dei lavori post-sismici e del corrispettivo del preteso acquisto di materiali. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui ogni atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale, di qualunque genere, è valido solo se accompagnato dall’impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria. In mancanza, la conseguenza è la nullità della deliberazione e del contratto attuativo, ferma restando l’eventuale responsabilità dell’amministratore o funzionario responsabile della violazione.

La Corte sottolinea che tale nullità è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, ogni qualvolta il dato determinante emerga da quanto già acquisito al processo e non vi sia giudicato esterno ostativo. A sostegno richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 24303 del 2011, Cass. n. 17465 del 2013, Cass. n. 33768 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 13159 del 2024.

Nel caso concreto, il tribunale ha ritenuto sussistenti i controcrediti contrattuali della società fallita opponendoli in compensazione, ma ha omesso di accertare in fatto se gli stessi fossero stati assunti con la relativa copertura finanziaria e, in caso positivo, in quale misura. L’accoglimento del quarto motivo comporta la cassazione con rinvio al tribunale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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