Rimborso addizionale accisa energia: azione ex art. 2033 c.c. verso il fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 13740 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. La illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988, come convertito e sostituito, caduca ex tunc la norma istitutiva e fa venire meno la causa giustificatrice del prelievo. Da ciò consegue la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall’utente, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. Il fornitore, percettore delle somme, può a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
Il Fatto
Una società fornitrice di energia elettrica cede a una società di factoring i crediti maturati verso un cliente per la fornitura eseguita tra il 2010 e il 2011. Il cliente paga al cessionario gli importi fatturati, comprensivi della quota di addizionale provinciale alle accise. Il cessionario versa poi integralmente al cedente il corrispettivo del credito, inclusa la parte relativa all’addizionale.
Il cliente agisce ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Milano contro il cessionario, chiedendo la restituzione della somma pagata ex art. 2033 c.c. Il convenuto chiama in manleva il fornitore cedente. Il Tribunale accoglie la domanda di restituzione e condanna il cedente a tenere indenne il cessionario. Propongono appello entrambe le società soccombenti; la Corte d’Appello di Milano, riuniti i giudizi, respinge gli appelli. Il fornitore ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza d’appello per aver attribuito a una direttiva non self-executing efficacia diretta verticale e orizzontale, e per aver ricondotto l’addizionale alle “altre imposte indirette” di cui all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE in difetto di autonomia rispetto all’accisa. I quattro motivi sono trattati congiuntamente e rigettati, con correzione della motivazione.
La Corte ricostruisce la disciplina: l’accisa è imposta indiretta in cui il produttore paga e si rivale sul consumatore, secondo il T.U.A. posto dal d.lgs. n. 504/1995. L’addizionale era stata introdotta dall’art. 5 d.lgs. n. 26/2007, sostitutivo dell’art. 6 d.l. n. 511/1988, per recepire la direttiva 2003/96/CE. Nel 2011 la Commissione europea aveva avviato una procedura, ritenendo l’addizionale contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Il legislatore l’ha poi abrogata nel 2012, ma il problema restava aperto per le annualità precedenti.
Il nodo è risolto dalla Corte costituzionale n. 43/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma istitutiva. Il Giudice delle leggi, esclusa l’efficacia orizzontale delle direttive non autoesecutive, ha rilevato il difetto del requisito della finalità specifica, essendo prevista solo una generica destinazione del gettito in favore delle province.
La caducazione della norma, con effetto ex tunc salvo i rapporti esauriti, fa venire meno la causa giustificatrice del prelievo nel rapporto tra Erario e fornitore. Da ciò consegue la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall’utente, che può agire verso il fornitore, percettore delle somme, nel termine decennale di prescrizione. Resta fermo che il fornitore versa l’accisa allo Stato (art. 53 T.U.A.) e può trasferirne l’onere in fattura (art. 56 T.U.A.).
Non rilevano ulteriori questioni sulla legittimazione passiva né sulla sentenza della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024, in causa C-316/22: la caducazione ex tunc ha fatto venir meno l’oggetto stesso dei dubbi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per essere stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
Nota della Redazione
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