Nullità antitrust della fideiussione e preclusioni sull’eccezione ex art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21406 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione stipulata da soggetto che rivesta la carica di amministratore della società debitrice principale, il rapporto è presunto concluso per scopi professionali, con conseguente inapplicabilità del foro del consumatore, salvo che l’interessato fornisca prova contraria della destinazione consumeristica della garanzia. La nullità parziale delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI, accertata quale intesa restrittiva della concorrenza, è rilevabile d’ufficio solo quando i relativi presupposti di fatto siano già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito. L’eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c., sicché la nullità della clausola derogatoria non può fungere da veicolo per superare la preclusione assertiva già maturata per la sua tardiva proposizione in appello.
Il Fatto
Un fideiussore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio, con cui gli era stato ingiunto il pagamento solidale di una somma in favore di una banca. L’opponente contestava la competenza territoriale, negava la sussistenza del requisito della liquidità del credito e la propria qualità di consumatore, deducendo inoltre la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in relazione alla conformità di alcune clausole allo schema ABI, con conseguente operatività della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Milano, pronunciando sull’impugnazione, confermava la decisione, con particolare riferimento alla sussistenza della liquidità del credito, all’esclusione della qualifica di consumatore e al rigetto delle censure di nullità. Avverso tale sentenza il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato la censura concernente la violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. in relazione alla liquidità del credito, rilevando che la doglianza non individuava un error in iure ma sollecitava una diversa valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Tale censura, essendo direttamente fattuale, è stata dichiarata inammissibile, non potendo essere dedotta in sede di legittimità nemmeno sotto il profilo dell’omesso esame, in quanto la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto.
Con riferimento alla questione della qualifica di consumatore, la Corte ha richiamato il principio per cui il contratto concluso nell’interesse o a nome dell’impresa è da ritenersi stipulato per scopi professionali, salvo prova contraria. Ha quindi affermato che la qualità soggettiva rileva al momento della stipulazione del contratto e che la successiva estinzione della società garantita non muta la natura del rapporto, non potendo la fideiussione trasformarsi in un contratto del consumatore per effetto della sola escussione della garanzia.
In ordine al secondo motivo, concernente la nullità antitrust delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI, la Corte ha rammentato che, ai sensi di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, la nullità parziale costituisce la tutela reale compatibile con il principio di conservazione del contratto. Ha tuttavia precisato che il rilievo officioso di tale nullità non può sovrapporsi alle regole del processo e, in particolare, al sistema delle preclusioni, dovendo essere coordinato con i principi del processo civile.
La Corte ha quindi applicato il principio affermato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità sul rapporto dedotto in giudizio, la cui invocazione passa attraverso una specifica eccezione processuale, non sovrapponibile alla mera nullità della clausola.
Nel caso di specie, la corte d’appello aveva correttamente escluso che dalla nullità delle clausole potesse discendere l’automatica operatività dell’art. 1957 c.c., giacché la decadenza ivi prevista, configurandosi come eccezione in senso stretto, doveva essere sollevata dalla parte interessata nel rispetto delle preclusioni del giudizio di primo grado. Il ricorrente aveva invece proposto l’eccezione solo in appello e non poteva avvalersi della nullità della clausola derogatoria per rimettere in gioco un’eccezione ormai consumata. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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