Rimessione in termini tributaria richiede istanza tempestiva in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 29196 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, regolato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., che presuppone una tempestiva istanza della parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. La parte che, pur avendo subito l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, non abbia proposto alcuna istanza di rimessione in termini nel giudizio di primo grado non può dedurre l’impedimento giustificativo soltanto con l’atto di appello avverso la declaratoria di inammissibilità. Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito, integrando la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarò inammissibile il ricorso proposto da due soggetti, quali amministratori di fatto di una società, contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2007. I giudici di primo grado rilevarono il difetto di legittimazione e il tardivo deposito del ricorso rispetto alla notificazione.

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettò l’appello: riconobbe l’interesse dei contribuenti a tutelare la propria posizione, ma confermò l’inammissibilità, perché la copia del ricorso, spedita all’ufficio il 3 dicembre 2012, era stata depositata solo il 19 aprile 2013, oltre il termine di trenta giorni dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ricorre per cassazione deducendo l’omessa valutazione del ricovero ospedaliero del difensore come causa di rimessione in termini.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di esaminare quanto dedotto e documentato dal difensore: il deposito tardivo era dipeso dal ricovero del procuratore, protrattosi fino al 14 aprile 2013, con deposito immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.

La Corte rileva che la questione ha natura processuale e che, in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Il dispositivo è conforme a diritto, ma la motivazione va integrata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Anche il processo tributario è regolato, in tema di rimessione in termini, dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’istituto presuppone una tempestiva istanza della parte che assume di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile; l’istanza può essere contestuale all’atto scaduto, ma la parte deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto.

La rimessione in termini richiede due elementi: un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e l’immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere l’attività ormai preclusa. La ratio è contemperare la garanzia del giusto processo con il rispetto delle regole procedurali e della ragionevole durata.

Dagli atti di causa non emerge che l’istanza di rimessione in termini sia stata depositata nel giudizio di primo grado; il documento attestante il ricovero è allegato solo all’atto di appello. La parte, pur a fronte dell’eccezione di inammissibilità e pur essendo cessato l’impedimento il 14 aprile 2013, non poteva dedurre l’impedimento soltanto in appello. La richiesta è dunque tardiva e il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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