Decadenza accertamento non rilevabile d’ufficio se non eccepita dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 29194 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti e integra un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio dal giudice tributario. Essa incide sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché la relativa scelta è riservata al contribuente stesso. Il giudice di merito che pronuncia d’ufficio la decadenza, in assenza di eccezione della parte interessata, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La definizione agevolata degli avvisi Irpef dei soci non spiega effetti sull’avviso di accertamento emesso, per Ires, Irap e Iva, nei confronti della società, stante la distinta e autonoma soggettività fiscale dell’ente collettivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, a fini Ires, Irap e Iva, recuperando a imposizione maggior imponibile per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Contestualmente emetteva separati avvisi nei confronti dei due soci, ritenendo operante la presunzione di distribuzione in ragione della ristretta base societaria.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi della società e dei soci. La Commissione tributaria regionale accoglieva i distinti appelli, previa riunione, rilevando la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non operando il raddoppio dei termini. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduceva violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTR pronunciato d’ufficio la decadenza senza che la società avesse proposto alcuna eccezione.
La Corte accoglie il motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui la decadenza dell’ufficio non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non subire pretese fiscali oltre un certo limite temporale. La scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione è dunque riservata al contribuente e l’eccezione non è rilevabile d’ufficio.
Ha quindi errato la CTR nel rilevare d’ufficio la decadenza anche nei confronti della società, laddove questa non aveva mai proposto tale eccezione, avendo la società insistito sulla possibilità di rilievo officioso. Il secondo motivo, attinente al presupposto del raddoppio dei termini e alla disciplina intertemporale, è dichiarato assorbito.
In via preliminare la Corte evidenzia che, a seguito di ricostruzione del fascicolo dopo ordinanza interlocutoria, risultano tempestivamente depositate le istanze di sospensione del giudizio con allegate le domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 per gli avvisi Irpef dei soci, con ricevute di pagamento della prima rata. Nei confronti dei soci pronuncia pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. La definizione dei soci non spiega effetti sull’accertamento Ires, Irap e Iva della società, stante la distinta soggettività fiscale.
La Corte respinge infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tecnica del copia e incolla, poiché nella specie gli atti rilevanti sono riprodotti parzialmente e seguiti da precise motivazioni. Accoglie dunque il ricorso nei confronti della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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