Malfunzionamento informatico e rimessione in termini con onere di allegazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4887 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, perché l’omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento di un provvedimento già emesso. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. presuppone una causa non imputabile, connotata dal carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa o una mera difficoltà. Il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addotto a giustificazione dell’omessa notifica, non integra tale causa. La censura che investa la valutazione del giudice di merito è inammissibile se il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, omette di trascrivere le note difensive e la documentazione tecnica su cui si fonda.

Il Fatto

La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva. La domanda era stata respinta in primo grado.

Proposto appello, la Corte d’appello di Salerno lo dichiarava improcedibile per mancata notifica alla società dell’atto di gravame e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. Il giudice di merito escludeva la concessione di un nuovo termine e riteneva non sussistenti i presupposti per la rimessione in termini, non avendo l’appellante specificato le ragioni dell’omissione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto la regola processuale consolidata: nel rito del lavoro di secondo grado, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza è condizione di procedibilità dell’impugnazione. La relativa omissione non consente al giudice di assegnare un termine perentorio, poiché la controparte ha una legittima aspettativa al consolidamento, entro un termine breve e predeterminato, del provvedimento già emesso. La funzione della notifica è diversa da quella che assume nel primo grado, dove serve unicamente a instaurare il contraddittorio.

Quanto alla rimessione in termini, la Corte richiama il proprio orientamento: l’istituto presuppone una causa non imputabile, riferibile a un evento connotato dal carattere dell’assolutezza, non a un’impossibilità relativa né a una mera difficoltà. Su questa base è stato escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio, addotto dal difensore come causa dell’omessa notifica, fosse riconducibile a un fattore estraneo alla parte, idoneo in via esclusiva a determinare la tardività dell’impugnazione.

Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata emerge che l’appellante, nelle note di trattazione scritta, si era limitata ad allegare genericamente l’esistenza di “cause tecniche”. Il giudice di merito non aveva quindi potuto constatare né lo specifico malfunzionamento del sistema informatico, né l’esistenza dell’attestazione del tecnico informatico asseritamente prodotta. Da qui l’onere della ricorrente di dimostrare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, vi era stata tempestiva allegazione e documentazione della causa impediente.

La ricorrente si è però sottratta a tale onere, in violazione del principio di autosufficienza e dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: ha omesso di trascrivere le parti pertinenti delle note di secondo grado e il contenuto dell’attestazione tecnica, con l’indicazione della relativa sede di produzione. Ciò ha impedito alla Corte ogni verifica sulla valutazione di genericità espressa dal giudice di appello. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile; nulla per le spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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