Eccesso di potere giurisdizionale escluso per le scelte interpretative del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 4896 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Tale vizio non ricorre quando il giudice amministrativo, nell’interpretare la legge, adotti un provvedimento abnorme o anomalo ovvero determini uno stravolgimento delle norme di riferimento, poiché in tali ipotesi può profilarsi, tutt’al più, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Analogamente, la verifica dell’esistenza o inesistenza di un giudicato esterno è questione di diritto che il giudice risolve nell’esercizio dei propri poteri, e non integra mai eccesso di potere giurisdizionale. Rientra parimenti nel merito, e non nei limiti della giurisdizione, la qualificazione della fattispecie concreta rispetto alla previsione normativa astratta.
Il Fatto
Una società agricola ha realizzato due impianti fotovoltaici incorporati in serre, chiedendo al Gestore dei Servizi Energetici la maggior tariffa incentivante prevista per gli impianti architettonicamente integrati. Il Gestore ha invece riconosciuto la minor tariffa degli impianti a terra, ritenendo che le serre non fossero destinate interamente e permanentemente alla produzione agricola.
Dopo una prima controversia definita nel 2014, la società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti di rideterminazione tariffaria. Il TAR ha accolto i ricorsi con due sentenze del 2021, ritenendo sufficiente che le serre fossero in esercizio. Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, ha riformato le decisioni, subordinando la maggior tariffa alla destinazione permanente e integrale delle serre all’attività agricola e rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della produttrice, con salvezza del solo periodo coperto da giudicato. La società ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano tre censure di eccesso di potere giurisdizionale. Con la prima la ricorrente sostiene che il giudice amministrativo avrebbe invaso la sfera riservata al legislatore nell’interpretare il combinato disposto dei decreti ministeriali applicabili. La Corte respinge la doglianza: quella che viene prospettata come produzione normativa è in realtà una scelta interpretativa, la cui eventuale erroneità non attinge il limite esterno della giurisdizione.
La Corte richiama il principio per cui l’invasione della sfera legislativa si configura solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata, non quando interpreti quella vigente, dovendo in tal caso discorrersi soltanto di error in iudicando. A sostegno richiama Sez. U n. 36899 del 26.11.2021, Sez. U n. 11456 del 08.04.2022, Sez. U n. 39782 del 14.12.2021 e Sez. U n. 31758 del 05.12.2019.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che il Consiglio di Stato avrebbe sindacato l’opportunità dell’atto amministrativo. Il motivo è dichiarato inammissibile per lettura travisante della sentenza impugnata, che avrebbe accolto l’appello sul diverso presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio. Nel merito, la Corte osserva che quello censurato come giudizio di opportunità è in realtà un giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta.
Il terzo motivo denuncia lo sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, per avere il giudice amministrativo legittimato la pretesa disapplicazione dei titoli abilitativi e delle attestazioni comunali. La Corte lo ritiene inammissibile: la sentenza impugnata si è occupata unicamente di individuare la tariffa applicabile, non di riqualificare gli impianti né di disapplicare atti amministrativi. Ogni residuo profilo resterebbe comunque errore di diritto.
Quanto al ricorso incidentale del Gestore, che censura come abnorme il riconoscimento di un giudicato esterno asseritamente insussistente, la Corte lo dichiara manifestamente inammissibile: stabilire se esista o meno un giudicato esterno è questione di diritto rimessa ai poteri del giudice e non integra eccesso di potere giurisdizionale, secondo il principio affermato da Sez. U n. 1603 del 19.01.2022, Sez. U n. 27195 del 22.09.2023, Sez. U n. 23101 del 17.09.2019 e Sez. U n. 29082 del 11.11.2019. Le spese di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.