Rinnovazione istruttoria in appello censurabile solo se decisiva (Cass. pen. Sez. VII n. 34024 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ragione della sua natura eccezionale, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è censurabile in cassazione solo quando il ricorrente dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente e, quindi, l’esistenza, nell’apparato motivazionale, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero presumibilmente state evitate con l’assunzione o la riassunzione della prova. Il vizio di travisamento della prova dichiarativa non è deducibile in modo generico: occorre rappresentare e dimostrare un’evidenza, pretermessa o infedelmente rappresentata, dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, idonea a disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che, in data 27.11.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Lanciano, con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.

L’unico motivo di ricorso investe il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e il denunciato vizio di travisamento delle dichiarazioni testimoniali. La questione approda in cassazione per verificare se il giudice di appello abbia correttamente motivato in ordine alla superfluità della prova dichiarativa richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: poiché la rinnovazione in appello ha natura eccezionale, la relativa omissione è censurabile solo se il ricorrente dimostra l’oggettiva necessità dell’incombente e l’esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e relative a punti di decisiva rilevanza. A sostegno richiama Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018 e Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013.

Nel caso concreto il giudice di merito ha adeguatamente motivato sulla superfluità dell’assunzione della prova dichiarativa, dando conto dell’assenza di decisività e della inidoneità della stessa a inficiare le argomentazioni della sentenza di primo grado.

La Corte sottolinea che la corte territoriale ha evidenziato come il riconoscimento dell’imputato fosse avvenuto in dibattimento da parte delle persone offese, che lo avevano già effettuato nel corso delle indagini preliminari.

Quanto al dedotto travisamento, il ricorso non contiene alcuna compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in grado di disarticolare il costrutto argomentativo impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, secondo il principio di Sez. 1 n. 54281 del 05/07/2017.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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