Sequestro impeditivo e ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 34016 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, genere al quale è riconducibile il sequestro cd. impeditivo, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. Tale vizio ricorre quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice. Non integra il vizio la deduzione di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che attiene al merito della valutazione. La sussistenza del fumus del reato di ricettazione può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro della cui provenienza non sia fornita giustificazione, dal luogo e dalle modalità di occultamento, in presenza di circostanze che denotano l’utilizzazione di quel luogo come sede dello smercio della droga, attività costituente reato presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro impeditivo di una somma di denaro contante rinvenuta, custodita in buste separate e avvolte in un grembiule, nella cassaforte della macelleria di sua proprietà, sita in un centro commerciale. Si procede per il reato di ricettazione della somma, asseritamente provento dell’attività di spaccio dei fratelli dell’indagato, documentata da servizi di osservazione e captazioni. Il ricorrente è sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali perché già condannato per reati in materia di stupefacenti.
Con unico motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza del fumus delicti: non sarebbe accertato il suo coinvolgimento nello spaccio dei fratelli, privi di cointeressenza nella titolarità e gestione della macelleria, di cui è proprietario e unico gerente; manifestamente illogica sarebbe la conclusione che i fratelli avessero in uso la cassaforte dell’esercizio, i cui incassi giornalieri supererebbero i duemila euro, come da scontrini prodotti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola processuale che governa il mezzo. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Il vizio ricorre quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non quando se ne contesti la contraddittorietà o l’illogicità nel merito. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013.
Il ricorso non deduce neppure tale vizio. Le argomentazioni del Tribunale, che pur richiamando la precedente condanna non coinvolgono il ricorrente nell’attività di cessione, non risultano apparenti: illustrano le circostanze di fatto che denotano l’utilizzo dei locali della macelleria come luogo di appoggio dell’attività dei fratelli e spiegano che l’esercizio veniva verosimilmente usato anche come luogo di occultamento del denaro contante, custodito in buste separate con modalità compatibili con la destinazione a più persone o a più impieghi.
Quanto alla documentazione difensiva, la Corte esclude che le affermazioni del Tribunale siano apodittiche. Il giudice del riesame ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni della teste, mediatrice culturale addetta al disbrigo di pratiche amministrative, perché eccentriche rispetto alla funzione svolta, e ha valutato la documentazione sugli incassi in parte relativa a fatti successivi, depositata in forma caotica e per alcune voci non pertinente alla macelleria ma a un’attività di lotteria istantanea.
La motivazione, dunque, non è apparente ma, in ragionato confronto critico con la documentazione allegata, ha evidenziato gli elementi che, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, denotano il fumus del reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. Tale fumus può desumersi dal luogo e dalle modalità di occultamento di rilevanti somme, in presenza di circostanze che indicano l’utilizzazione del luogo come sede dello smercio della droga, reato presupposto univocamente riconducibile ai fratelli del ricorrente. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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