Rinnovazione istruttoria in appello e tenuità del fatto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 6475 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può integrare violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo quando la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. In caso di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione può essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, in ragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado. Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. presuppone la sussistenza di entrambi i presupposti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, sicché è adeguatamente motivata la pronuncia che dia conto dell’assenza di uno solo di essi.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, in data 23 gennaio 2024, ha confermato la propria responsabilità per il delitto contestato. Con quattro motivi si deducono, rispettivamente, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., la rivalutazione delle emergenze processuali, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’intervenuta prescrizione del reato.
La questione giunge in legittimità dopo il giudizio di appello, che ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. Nel caso di specie il motivo non si fonda su prove di tal natura, mancando in radice la possibilità di dolersi della loro mancata assunzione. In tema di rigetto della richiesta, il giudice è tenuto a motivare solo quando alla rinnovazione acceda; in ragione del principio di presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, la motivazione può essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza.
Il secondo motivo si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa a quella accolta dalla Corte territoriale, che ha confermato la configurabilità del delitto con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni di merito. La Corte ribadisce la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito e di saggiarne la tenuta logica mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti legali, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La mancata applicazione della causa di non punibilità è adeguatamente motivata quando il giudice di merito dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione. Nella specie i giudici hanno esplicitato le ragioni dell’esclusione della lievità della condotta, avuto riguardo all’importo sottratto, alle modalità fraudolente e al disagio provocato alla vittima.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. La prescrizione non è maturata perché, ritenuta e applicata la recidiva, il tempo necessario alla prescrizione, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e considerati gli atti interruttivi, è complessivamente pari a quattordici anni, mentre i reati più risalenti risalgono al 2012.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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