Misure di prevenzione e motivazione apparente sul superamento degli esiti penali (Cass. pen. Sez. 5 n. 7624 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, restando escluso il sindacato sull’illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e potendosi denunciare esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, ma è tenuto a un’attenta disamina del provvedimento di archiviazione per verificare se emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione, potendo disporre l’acquisizione di elementi non valutati in primo grado. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono pienamente utilizzabili nel procedimento di prevenzione, ferma restando la verifica di attendibilità della dichiarazione, che impone un confronto specifico con le ragioni della tardività. In virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gravame, al giudice di appello non è precluso l’esame d’ufficio di elementi sopravvenuti che inducano a escludere la pericolosità del proposto, anche a seguito di annullamento con rinvio, quando tali elementi presentino un nesso di interdipendenza logico-giuridica con la questione oggetto della pronuncia rescindente.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta confermava parzialmente il decreto del Tribunale che aveva disposto la confisca di prevenzione di beni nei confronti di tre proposti, indiziati di appartenenza a cosa nostra quale concorrenti esterni, nonché di numerosi terzi intestatari, riducendo il perimetro cronologico di pericolosità all’arco 1998-2005. I giudici di merito applicavano la sola misura patrimoniale, prescindendo dall’attualità della pericolosità. I proposti e i terzi ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omesso confronto con esiti di procedimenti penali favorevoli, quali un decreto di archiviazione per intestazione fittizia e l’annullamento della misura cautelare personale per l’inattendibilità del principale collaboratore di giustizia. In pendenza del giudizio di legittimità interveniva la sentenza di assoluzione dei proposti dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, premessa l’ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge, ha accolto le censure relative alla motivazione apparente del decreto impugnato. Ha ritenuto fondati i motivi in ordine alla mancata disamina del decreto di archiviazione: in tema di misure di prevenzione, il giudice può superare l’archiviazione di un procedimento penale per fatti analoghi solo a fronte di un ampliamento consistente della base informativa, che rappresenti in modo congruo l’esistenza di comportamenti specifici del soggetto, diversi da quelli già valutati, non essendo sufficiente una valutazione meramente quantitativa delle sopravvenute dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Parimenti fondata è stata ritenuta la doglianza sull’omesso confronto con l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede rescissoria, aveva annullato la custodia cautelare valorizzando le ragioni di decisività della ritrattazione del collaboratore di giustizia e l’incostanza delle sue dichiarazioni. Sebbene tale ordinanza non sia vincolante, la Corte ha affermato che la motivazione è apparente quando non si confronta specificamente con l’argomentare del giudice cautelare sulla potenziale inattendibilità del dichiarante, tanto più se centrale nel compendio indiziario.
Quanto alla sentenza di assoluzione non irrevocabile sopravvenuta, la Corte ha escluso che possa essere utilizzata in sede di legittimità per il suo valore probatorio, ma ha stabilito che, a seguito di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto a confrontarsi con essa, in quanto la valutazione di attendibilità del collaboratore compiuta in dibattimento presenta un nesso di interdipendenza logico-giuridica con le ragioni della decisione rescindente.
La Corte ha invece dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sul termine di dieci giorni per l’impugnazione e sull’assenza di limiti temporali alla confisca per il proposto in vita, nonché i motivi sull’incompatibilità tra concorso esterno e categoria dell’appartenenza, richiamando il principio per cui l’appartenenza comprende condotte funzionali agli scopi associativi, ancorché isolate. Ha, infine, annullato il decreto con rinvio per i proposti e per i terzi ai quali la confisca era stata confermata, dichiarando inammissibili per carenza di interesse i ricorsi dei terzi che avevano già ottenuto la restituzione dei beni, con eliminazione della condanna alle spese.
Nota della Redazione
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