Presunzione relativa e motivazione sul carcere cautelare (Cass. pen. Sez. IV n. 31829 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per cui la custodia cautelare in carcere è applicata salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure diverse. Il giudice che ritenga non superata la presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincerla, dovendo fornire motivazione specifica solo quando la difesa abbia evidenziato circostanze concrete atte a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari o la loro tutelabilità con misure alternative. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche del provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, non potendo la Corte rivalutare elementi fattuali, spessore degli indizi e condizioni soggettive dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, investito dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Gip che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari con presidio del braccialetto elettronico, sostituiva tale misura con la custodia cautelare in carcere. Il giudice di merito valorizzava i titoli di reato contestati, gli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, e le relative presunzioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione del principio del minor sacrificio possibile, l’uso automatico della presunzione cautelare, il vizio di motivazione sulla concretezza del pericolo di reiterazione e la violazione degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost. per il carattere sproporzionato della misura. Il ricorso è isolato da ogni altro procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte scrutinа congiuntamente i motivi, attenendo tutti al medesimo profilo dell’adeguatezza della misura custodiale applicata, e li ritiene manifestamente infondati. Muove dal consolidato principio secondo cui, in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non ha potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato rispetto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure.

Il controllo di legittimità resta quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, come affermato da Sez. F n. 47748 dell’11.08.2014 e Sez. 2 n. 56 del 07.12.2012.

Nel caso concreto il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede di appello unicamente sulla scelta della misura, ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., precisando che non sussistono elementi idonei a superare la presunzione relativa posta dalla norma. La Corte ribadisce che per la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 vige la cosiddetta doppia presunzione, e che il giudice che ritenga non vinta la presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo motivare in modo specifico solo in presenza di deduzioni difensive qualificate, secondo Sez. 3 n. 48706 del 25.11.2015.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato la caratura criminale dell’indagato, desunta da una conversazione registrata nell’ottobre 2024, tralasciando di considerare soltanto che il periodo agli arresti domiciliari era stato osservato senza violazioni. La Corte ritiene non manifestamente illogica la motivazione per cui il tempo trascorso in regime domiciliare era esiguo e non inficiava il giudizio di adeguatezza della sola misura di massimo rigore.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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