Rinnovo del permesso di soggiorno e condanna ostativa ex art. 380 c.p.p. (TAR Toscana n. 1135 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna, anche non definitiva, per un reato che comporta l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p., la valutazione sulla pericolosità sociale dello straniero è tipizzata ex lege e compiuta a monte dal legislatore. L’Amministrazione deve pertanto negare il rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, salvo che sussistano vincoli familiari qualificati. Il giudizio di pericolosità può essere fondato anche su una pluralità di ulteriori elementi concordanti, quali arresti, denunce, procedimenti pendenti e reiterazione di condotte predatore, che ne confermano la coerenza e la non automaticità. L’obbligo di bilanciamento tra l’interesse statale alla sicurezza e la vita privata e familiare ex art. 8 CEDU sorge solo in presenza di vincoli familiari qualificati; in ogni caso la gravità del reato può rendere recessive le ragioni private.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, è entrato in Italia nel 2021 quando era ancora minorenne e ha ottenuto un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. 394/1999. Raggiunta la maggiore età, ha presentato istanza di rinnovo per attesa occupazione, corredata dal parere favorevole della Direzione generale dell’immigrazione e dall’iscrizione al Centro per l’impiego.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Questore di Firenze ha disposto il diniego del rinnovo. Il provvedimento richiama una condanna per rapina aggravata ex art. 628, commi 1 e 3, c.p., ulteriori arresti, denunce e procedimenti pendenti. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, che ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, che circoscrivono in modo puntuale le ipotesi di condanna ostative all’ingresso e al soggiorno. L’art. 4, comma 3, richiama le condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 380 c.p.p.; tra questi rientra la rapina aggravata ex art. 628, commi 1 e 3, c.p., per la quale lo straniero risulta condannato.

In presenza di tale condanna, osserva il TAR, la valutazione di pericolosità è tipizzata ex lege: fuori dai casi di vincoli familiari qualificati, il rinnovo deve essere negato, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 06.07.2022, n. 1599, TAR Lombardia Milano, Sez. I, 04.07.2022, n. 1587, Cons. Stato, Sez. III, 10.05.2023, n. 4720 e Cons. giust. amm. Sicilia, 28.10.2024, n. 817.

La Questura, tuttavia, non si è limitata al mero automatismo normativo. Ha svolto un’ampia ricognizione istruttoria, valorizzando la pluralità di arresti, denunce, procedimenti pendenti, violazioni di misure e reiterazione di condotte predatorie, elementi coerenti e concordanti ai fini del giudizio di pericolosità ex art. 5, comma 5. Il giudizio amministrativo risulta perciò puntualmente motivato, con rilievo alla continuità, gravità e ripetitività della condotta.

Quanto al dedotto omesso bilanciamento ex art. 8 CEDU, il Collegio rileva che l’obbligo di comparazione sorge solo in presenza di vincoli familiari qualificati, come stabilito dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998 e dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 31.01.2024, n. 955). Anche ammettendo la rilevanza dei rapporti allegati, il bilanciamento condurrebbe comunque a ritenere prevalente l’interesse pubblico, poiché in presenza di una condanna rientrante nell’art. 380 c.p.p. la gravità del reato può rendere recessive le ragioni private (Cons. Stato, Sez. III, 17.08.2022, n. 7221).

Né valgono a diverso esito i percorsi formativi e le relazioni affettive valorizzati dal ricorrente: pur meritevoli sul piano umano, risultano insufficienti a superare il quadro unitario dei fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità (TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 10.06.2024, n. 1752; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 02.05.2022, n. 965). Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate in ragione dei peculiari fatti di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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